Depenalizzata la guida senza patente e il noleggio di opere protette dal diritto di autore. Il decreto legislativo, approvato in prima lettura dal governo il 13 novembre 2015, tocca a tappeto tutte le leggi speciali, che prevedono reati puniti con la pena pecuniaria. Certo non si tocca più la fedina penale, ma il prezzo è salato: in generale, infatti, le nuove sanzioni pecuniarie superano e di molto le vecchie multe e ammende. Il lavoro si sposta, dunque, dalle procure alle prefetture e alle altre autorità amministrative competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Nel decreto spunta anche la depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio, con sanzioni per chi viola le norme in materia fino a 30 mila euro. Una misura che ieri i commercialisti, in una nota diffusa dal consiglio nazionale, hanno definito «condivisibile negli obiettivi» ma che «produce un ulteriore, insostenibile aggravio delle sanzioni e non risolve tutti i problemi da noi da tempo segnalati sul tema degli eccessivi adempimenti a carico dei professionisti». Allo schema di decreto sulla depenalizzazione si accompagna un altro schema decreto legislativo che derubrica alcuni reati in illeciti civili (sarà la persona offesa, se lo desidera, a chiedere i danni, ma lo stato o la pubblica amministrazione non si attiveranno più, se non per incassare una sanzione pecuniaria in caso di condanna al risarcimento).
Codice della strada. Viene trasformata in illecito amministrativo la guida senza patente. L’articolo 116, comma 15, del codice della strada prevede che chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. L’articolo 1 del decreto legislativo sulla depenalizzazione prevede che non costituiscono reato e sono soggette alla sanziona amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Sempre l’articolo 1 impone, però, un altro controllo e cioè impone di verificare se la violazione considerata non sia elencata tra le norme che vengono escluse dalla depenalizzazione e che sono individuate in un allegato al decreto. In questo caso il codice della strada non è contenuto nell’allegato e quindi si applica la depenalizzazione. A questo punto bisogna considerare il livello sanzionatorio, Nel caso specifico, consultando la tabella riportata al comma 5 dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si scopre che si dovrà applicare la sanzione da 5 mila a 30 mila euro. Conseguentemente la derubricazione in illecito amministrativo comporta un incremento della sanzione pecuniaria, anche se non si sporca più la fedina penale.
Diritto d’autore. Cambiamo settore e passiamo al diritto d’autore e in particolare all’articolo 171-quater della legge 633/1941. La citazione consente di illustrare che il provvedimento sulla depenalizzazione riguarda anche alcuni casi espressamente indicati di reati puniti anche con sanzione detentiva. Il citato articolo 171-quater, nella versione attuale, punisce con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro concede in noleggio o in uso originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore e chi esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche. Con il dlgs in commento si passerà alla sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro. Anche in questo caso la sanzione pecuniaria è più elevata coincidendo il vecchio massimo con il nuovo minimo ed essendo sestuplicato il massimo.
Codice penale. La depenalizzazione si paga con un incremento della sanzione pecuniaria. Questo significa che in assoluto la sanzione depenalizzata non è più lieve di quella penale. Vediamo alcuni casi. Viene depenalizzato l’articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), attualmente punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 309 euro e con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda da 30 euro a 619 euro se il colpevole dava informazioni o indicazioni mendaci. Si noti che nel primo caso si applicherà la sanzione pecuniaria da 5 a 18 mila euro, mentre nella seconda ipotesi la forbice va da 6 a 18 mila euro. L’abuso della credulità popolare (articolo 661 del codice penale) attualmente punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032 diventa sanzione amministrativa, ma la sanzione rincara e passa da 5 mila a 15 mila euro.
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