Il Caso
Meglio non chiederlo nel corso della procedura concorsuale
Il principio della impignorabilità delle polizze vita cade se il pagamento del riscatto avviene nelle mani del fallito durante la procedura fallimentare
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 269 – Novembre 2015
Pare non sopito il problema della tutela e dell’intangibilità delle somme derivanti da una polizza vita dalle aggressioni cautelari o revocatorie in caso di fallimento dell’assicurato.
Il dibattito circa la possibilità o meno di sottoporre ad azioni esecutive le somme dovute all’assicurato in vigenza di una polizza vita, sembrava essersi convogliato verso quell’imbuto forgiato dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite emessa nel marzo 2008 la
quale si era chiaramente espressa a favore di una interpretazione estensiva dell’art. 1923 C.C., tutelando di fatto il principio della impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze vita.
Ora è intervenuta una diversa pronuncia della Suprema Corte la quale affronta l’argomento fornendo una nuova e diversa interpretazione della problematica.