Nell’àmbito di un evento mortale seguito alla caduta di un albero su di un passante, è stata annullata la decisione dei giudici di appello che hanno escluso la responsabilità degli imputati (responsabili della gestione del verde pubblico) sul rilievo che non incombe alcun dovere sul proprietario di un patrimonio arboreo, anche pubblico, di sottoporlo a censimento al fine di valutarne la pericolosità, salva la necessità d’intervento in caso di segnalazione di anomalie o situazioni di pericolo da parte dei cittadini. I giudici non avevano infatti adeguatamente affrontato il tema della evitabilità, in relazione alla necessità di porre in essere interventi adeguati ad opera di personale esperto ai fini di scongiurare l’evento, né quello attinente alle posizioni di garanzia eventualmente e distintamente gravanti sugli imputati.
Cassazione penale sez. IV, 03/03/2015 n. 26991