La prova della difettosità del prodotto, a carico del danneggiato, non è assoggettata a limiti di sorta, potendo essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche sulla base di presunzioni semplici. Tuttavia, queste devono essere presunzioni gravi, precise e concordanti, come richiesto dall’art. 2729 c.c.; il caso era relativo all’azione promossa nei confronti di una società per il risarcimento dei danni subiti a causa dello scoppio di un bruciatore a gas, scoppio che aveva causato gravissime lesioni.
Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13225