Un mese di contributi alla Gestione Separata Inps apre le porte alla pensione. Se si appartiene al regime «misto» (si hanno cioè meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), infatti, si può invocare la c.d. «facoltà di computo», che consente di sommare i vari spezzoni contributivi versati in altre gestioni Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi) al fine di raggiungere il requisito contributivo per la pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, superstiti). Unica conseguenza: ricevere liquidata la pensione esclusivamente con la regola contributiva. La facoltà, rivolta esclusivamente agli iscritti alla Gestione Separata (basta un solo mese!), è disciplinata dall’art. 3 del dm n. 282/1996. Con la circolare n. 184 del 18 novembre, l’Inps ha fornito chiarimenti e un quadro riassuntivo della disciplina.
Un tipo di «opzione». La «facoltà di computo» è una particolare modalità dell’«opzione» per la pensione contributiva. L’«opzione per la pensione contributiva», introdotta dalla riforma Dini (legge n. 335/1995) è la possibilità concessa ai lavoratori che hanno contributi versati sia nel regime «retributivo» che in quello «contributivo» (si veda la tabella per la definizione dei regimi) di accedere prima alla pensione. Costoro, in linea di principio, avrebbero diritto a una pensione calcolata in parte con la regola «retributiva» in parte con quella «contributiva»; avvalendosi dell’opzione per il contributivo, possono andare prima alla pensione in cambio dell’«opzione» (appunto) di avere una pensione interamente calcolata con la regola «contributiva». Il computo è disciplinato dall’art. 3 del dm n. 282/1996 e consente di cumulare («computare») gli spezzoni contributivi che un lavoratore può aver versato in diverse gestioni previdenziali (ad eccezione delle casse professionali), al fine di raggiungere i requisiti di età e di contribuzione per la pensione, a patto di ricevere la pensione «computata» interamente calcolata con la regola contributiva.
I soggetti interessati. Possono avvalersi della «facoltà di computo» i soggetti che presentano questi requisiti:
1) iscrizione alla Gestione Separata, ossia l’aver accreditato nella Gestione Separata almeno un contributo mensile. Attenzione; ai fini del computo, non è necessario che il lavoratore «stia contribuendo» presso la Gestione Separata, ma è sufficiente che vi risulti iscritto. Lo «status» d’iscritto, peraltro, non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, perché per la Gestione Separata sussiste solo l’obbligo d’iscrizione ma non anche quello di cancellazione. Ciò significa, pertanto, che può avvalersi della «facoltà di computo», in presenza delle altre condizioni, anche il lavoratore che anni fa o soltanto ieri oppure oggi (dal 1996) abbia avuto un rapporto di lavoro per il quale ha dovuto pagare contributi alla Gestione Separata;
2) contributi versati nell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive dell’Ago, nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) prima del 1° gennaio 1996. Attenzione, sono ammessi solo chi abbia versato contributi prima del 1° gennaio 1996 oppure prima e dopo tale data; non è ammesso, invece (non può esercitare la facoltà di computo) chi abbia versato contributi «solo» dopo il 1995.
Le condizioni. Poiché la facoltà di computo è una particolare modalità di «opzione» per la pensione contributiva, il suo esercizio è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contributi, risulti in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo. In altre parole, pertanto, il lavoratore deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995. Attenzione; a tal fine, si tiene conto di tutta l’anzianità maturata dal lavoratore entro tale data considerando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, riscatto), in tutte le gestioni, escluse le casse previdenziali, sempreché non sia già stata utilizzata per la liquidazione di una pensione. Se ci sono periodi di lavoro coincidenti, la relativa contribuzione è conteggiata una sola volta. Ne deriva, dunque, che sono esclusi dalla facoltà di computo i c.d. lavoratori «contributivi puri», cioè iscritti per la prima volta all’Inps dopo il 1° gennaio 1996. Costoro, tuttavia, hanno a disposizione un’analoga facoltà di cumulare gli spezzoni contributivi che è la c.d. «totalizzazione». Attenzione; nel caso in cui un soggetto ricongiunga presso una cassa previdenziale dei liberi professionisti i contributi versati all’Ago o presso le forme esclusive e sostitutive prima del 1° gennaio 1996, perde l’iscrizione nel fondo da cui trasferisce i contributi: di conseguenza, i contributi «ricongiunti» nella cassa non saranno valutabili ai fini dell’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato al 31 dicembre 1995.
b) un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1° gennaio 1996. Anche in questo caso si terrà conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal lavoratore, per periodi non sovrapposti temporalmente (se ne tiene conto una sola volta) e non ancora utilizzata per la liquidazione di una pensione.
In merito alle predette condizioni l’Inps ha fatto due precisazioni:
1) i requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale;
2) non preclude l’esercizio della facoltà di computo la circostanza che il lavoratore richiedente abbia già maturato il diritto a una pensione in una delle gestioni interessate dal computo o che sia già titolare di una pensione in un qualsiasi fondo (in questo caso, ovviamente, come già precisato, i contributi che hanno dato luogo alla liquidazione della pensione non potranno essere considerati).
I criteri di calcolo della pensione. Il lavoratore che si avvale della facoltà di computo ottiene una pensione liquidata esclusivamente dalla Gestione Separata; di conseguenza, essa non potrà che essere calcolata interamente e solo con le regole del sistema contributivo (la Gestione Separata, infatti, è nata nel 1996 nell’ambito della riforma che ha introdotto il regime contributivo delle pensioni, cioè con la legge n. 335/1995). Ciò pone, evidentemente, il problema di come debba tenersi conto dei periodi lavorati prima del 1° gennaio 1996 i quali, ovviamente, rientrano solo nel regime «retributivo». Il problema è risolto dall’Inps con un’operazione di conversione dei periodi dal regime «retributivo» a quello «contributivo». L’Inps, in altre parole, calcola i contributi teorici relativi ai periodi lavorati prima del 1° gennaio 1996, applicando, anno dopo anno, le aliquote contributive pro-tempore vigenti sulle retribuzioni percepite dai lavoratori negli stessi anni, come risultano dichiarate all’Inps mediante le denunce contributive (istruzioni particolareggiate su questo criterio di calcolo, con tutte le tabelle delle aliquote contributive pro-tempore vigenti, sono contenute nella circolare Inps n. 181/2001).
Serve la domanda. Il computo, come più volte ripetuto, è una «facoltà» concessa ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che si esercita a domanda. Tale esercizio, in particolare, va fatto al momento della presentazione della domanda di pensione. Attenzione; in assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, l’Inps non è tenute ad applicare automaticamente il «computo».
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