Pagina a cura di Andrea Mascolini 

Centralità del progetto e innovazione della fase progettuale per avere meno varianti e riserve; più programmazione e controllo da parte delle amministrazioni pubbliche; revisione del sistema di qualificazione delle imprese con l’introduzione di criteri reputazionali sull’affidabilità in fase di esecuzione dei contratti. Sono questi alcuni dei punti cardine intorno ai quali è stata immaginata la riforma del sistema degli appalti pubblici approvata dalla camera martedì sera, con il disegno di legge delega che dovrà recepire le direttive del 2014 (si veda Italia Oggi del 18 novembre).

In particolare, il disegno di legge, che peraltro contiene alcuni punti contraddittori da rivedere in sede di coordinamento tecnico, punta con forza, come peraltro fece la legge Merloni del 1994, sul rilancio della fase di progettazione e sul miglioramento del sistema di qualificazione delle imprese come elementi determinanti per rendere più efficiente ed efficace l’iter di realizzazione delle opere pubbliche.

 

Nel primo caso la valorizzazione della fase progettuale affronta anche questioni di particolare valenza innovativa come è il riferimento all’utilizzo della metodologia Bim (Building information modelling), già adottata a livello internazionale e nel settore privato. Ma, dal punto di vista della riscrittura delle regole affidata al governo, si richiama l’esigenza di promozione dell’uso dei concorsi di progettazione, oggi strumento molto residuale nelle procedure di affidamento di progettazione, per elevare il livello qualitativo del progetto. Sulla stessa linea, ma riferito alle gare di servizi di ingegneria, si colloca l’indicazione di prevedere l’obbligo di affidamento attraverso il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, con l’espresso divieto di utilizzo del prezzo più basso, in attuazione degli indirizzi contenuti nelle direttive europee.

 

Strumentale alla centralità del progetto è anche l’introduzione del débat public, i cui risultati dovranno essere accolti nel progetto definitivo: anche in questo caso l’obiettivo è quello di limitare al massimo la possibilità di varianti, o meglio di ricondurre in quell’alveo fisiologico che oggi rappresenta l’eccezione dal momento che in più del 60% degli appalti si registrano varianti e aumenti di costo. Si arriva anche a prevedere la possibilità di rescissione del contratto oltre determinate soglie di importo.

Il punto più rilevante riguarda la necessità di arrivare all’affidamento dei lavori con progetti definiti e dettagliati che diano poco spazio a riserve e a varianti; e a tale proposito il testo approvato martedì prevede espressamente il divieto di affidare appalti sulla base del progetto preliminare.

Sulla stessa direzione si muove la scelta di limitare l’appalto integrato (appalto di progettazione esecutiva e costruzione) che non potrà più essere messo in gara sulla base del progetto preliminare e che dovrà essere limitato radicalmente «tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo».

 

Sul fronte dell’organizzazione della macchina amministrativa la scelta di valorizzare la progettazione finisce per incidere non poco: da un lato si prevede la revisione delle funzioni del ruolo della pubblica amministrazione da indirizzare verso la programmazione e il controllo dell’appalto; dall’altro lato si rivede la disciplina dell’incentivo del 2% dell’importo dei lavori di competenza dei tecnici della p.a. che sarà indirizzato sulla programmazione e sul controllo e non sulla progettazione.

 

Sulla qualificazione delle imprese il legislatore delegato dovrà rivedere profondamente il sistema che, in un primo momento, si pensava potesse non fare più affidamento sulle Soa, invece confermate perno del sistema di attestazione delle imprese di costruzioni. Nel testo è prevista la stretta sulle norme che disciplinano la sospensione e la decadenza delle attestazioni (delicata la materia dei fallimenti e dei concordati), ma anche di quelli che sono gli elementi sulla base dei quali dovranno essere attestate le imprese. In questo contesto va letto il riferimento ai criteri reputazionali con i quali si dovrebbero misurare, oltre che su dati quantitativi, l’affidabilità e la serietà della impresa.

© Riproduzione riservata