Via libera alle richieste dell’indennità una tantum all’Inail (5,6 mila euro) per chi s’è ammalato di mesotelioma. Con circolare n. 76/2015, l’istituto approva il modello da utilizzare e detta le istruzioni operative. La domanda può essere presentata soltanto dagli aventi diritto, a partire dal 1° gennaio 2015.
Nuova tutela. Le istruzioni riguardano l’estensione di tutela del Fondo amianto prevista dalla legge Stabilità 2015 (n. 190/2014), in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, a chi si è ammalato di mesotelioma per esposizione all’amianto, diretta o indiretta. L’Inail ha stimato in 5.140 il numero di soggetti beneficiari nel triennio di sperimentazione, di cui 3.200 nell’anno 2015 e 970 in ciascuno degli anni 2016 e 2017. Di conseguenza, inoltre, l’istituto ha stanziato anche le risorse necessarie alla copertura degli oneri per il totale di 28.783.164 euro.
Aventi diritto. Gli aventi diritto alla prestazione sono quei soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nel periodo 2015/2017 risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. Poiché il diritto può essere fruito dal 1° gennaio 2015, nell’ipotesi di decesso del titolare del diritto stesso, anche se avvenuto successivamente alla predetta data, l’una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.
La prestazione. La prestazione è economica e pari a 5.600 euro. È corrisposta una tantum su istanza dell’avente diritto e entro i limiti dello stanziamento di risorse. La prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime di amianto per esposizione di natura professionale.
L’esposizione. L’Inail precisa ancora che, per il diritto all’una tantum, l’esposizione all’amianto deve esserci stata sul territorio italiano. I periodi di esposizione, in ogni caso, devono risultare compatibili, data la lunga latenza della patologia, con l’insorgenza della malattia. A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica, l’Inail ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento della nuova prestazione «una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione».