di Mattia Suardi
Lo scorso 20 novembre la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha ultimato le votazioni degli emendamenti della proposta di legge per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria presentati in seconda lettura, che trae origine dal disegno di legge bipartisan a firma del presidente della Commissione Finanze del Senato Mauro Marino.
Anzitutto, per i promotori finanziari si prevede il passaggio alla nuova denominazione di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Un cambiamento che ha il merito di riconoscere come l’attuale definizione di promotore finanziario sia ormai superata dalla prassi di mercato, in cui l’attività di consulenza è sempre più una componente fondamentale nella relazione con gli investitori. Il disegno di legge prevede inoltre l’iscrizione di tutti i professionisti della consulenza finanziaria a un unico albo (da cui il nome di Casa della consulenza con cui è comunemente noto il progetto di riforma). Nel progetto legislativo l’attuale albo unico dei promotori finanziari – ridenominato albo unico dei consulenti finanziari – viene articolato in tre sezioni dedicate, rispettivamente, agli attuali promotori finanziari, ai consulenti finanziari di cui all’art. 18-bis del Testo Unico della Finanza (i cosiddetti consulenti fee-only) e alle società di consulenza finanziaria. Un altro elemento cardine della riforma stabilisce che l’attuale Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari (Apf) eserciti non solo i compiti inerenti alla gestione dell’albo, ma anche le funzioni di vigilanza e l’attività sanzionatoria sugli iscritti che, nel caso dei promotori finanziari, attualmente spettano alla Consob.
Anasf ha seguito con attenzione l’iter del disegno di legge, in considerazione dei suoi rilevanti risvolti applicativi e istituzionali. Per l’Associazione è particolarmente significativo che i promotori finanziari tornino a chiamarsi consulenti finanziari, come avveniva sino a venticinque anni fa, prima dell’entrata in vigore della legge Sim del 1991. Di notevole importanza è anche la continuità istituzionale che la riforma stabilisce rispetto all’attuale modello rappresentato dall’Apf, le cui competenze vengono ampliate mediante l’attribuzione dei poteri di vigilanza sugli iscritti all’albo. Non va poi dimenticato che il progetto della Casa della consulenza risponde all’annoso problema della mancata costituzione dell’organismo che, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta nel 2007 ma mai attuata, si sarebbe dovuto occupare della gestione dell’albo dei consulenti fee-only.
Un passaggio particolarmente critico della riforma, oggetto dei recenti lavori della Commissione Finanze, ha riguardato la denominazione dei consulenti finanziari di cui all’art. 18-bis del Tuf. Nel testo inizialmente presentato al Senato si prevedeva infatti di attribuire ai consulenti fee-only la nuova denominazione di consulenti finanziari indipendenti. Una scelta che, come in più occasioni sostenuto da Anasf, non rispecchia l’impostazione del legislatore europeo. Secondo la direttiva MiFID II, di futura applicazione in ogni ordinamento nazionale, l’aggettivo indipendente è da riferire non al singolo consulente, ma alla modalità del servizio. Questo approccio è stato confermato anche dall’Esma: nel Final Report dello scorso dicembre l’Autorità di vigilanza europea ha riconosciuto che, ove siano predisposti determinati presidi organizzativi, il medesimo intermediario possa offrire consulenza sia su base indipendente che non indipendente. La caratteristica di indipendenza non può pertanto dirsi di appannaggio di una sola categoria di consulenti: ecco perché, secondo Anasf, la scelta inizialmente riportata nella proposta di legge di attribuire ai soli fee-only la definizione di indipendenti non poteva dirsi sostenuta da solide basi giuridiche a livello europeo. Per l’Associazione è ampiamente condivisibile l’emendamento a firma del Relatore On. Giulio Sottanelli e approvato all’unanimità dalla commissione, volto a elidere l’aggettivo indipendenti riferito ai consulenti fee-only.
Nei prossimi giorni il disegno di legge, con le modifiche apportate dalla Commissione Finanze, verrà esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva. Una volta terminata l’espressione dei pareri da parte delle commissioni consultive e dato il mandato al relatore Sottanelli per riferire in aula, il testo passerà all’esame dell’assemblea della Camera dei deputati, per l’approvazione finale in seconda lettura. Alla luce delle modifiche introdotte verrà poi inviato nuovamente in Senato, per la terza lettura. L’auspicio, al riguardo, è che la nuova legge venga approvata in tempi brevi, per rispondere alle esigenze di armonizzazione delle regole per l’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria e di certezza della vigilanza sul settore.