La ricostruzione di un incidente stradale, come l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa del comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento, se informato a esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità; e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 12/09/2014 n. 19334