di Fabrizio G. Poggiani  

 

Dal prossimo 13 dicembre, via la responsabilità solidale sugli appalti, incrementata la detrazione dell’Iva sulle sponsorizzazioni e la soglia per la comunicazione delle operazioni con Paesi «black list». Previsto anche l’ampliamento dei casi di esonero per la presentazione delle dichiarazioni di successione.

Risolto, infine, il problema del versamento degli acconti d’imposta, in scadenza lunedì 1° dicembre, per i soggetti in perdita sistemica, dopo l’allungamento del periodo di osservazione da tre a cinque anni, con la possibile fuoriuscita dal regime e l’inapplicabilità della maggiorazione Ires (10,5%).

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 175 del 21/11/2014, più noto come il «decreto sulle semplificazioni fiscali», nella Gazzetta Ufficiale del 28/11/2014 n. 277, alcune semplificazioni scattano già a partire dal prossimo 13 dicembre, stante l’entrata in vigore nei 15 giorni successivi alla pubblicazione.

Tra le semplificazioni più interessanti, e che si rendono subito applicabili, trova spazio anche l’abolizione della responsabilità fiscale negli appalti; il provvedimento in commento, infatti, abroga i commi da 28 a 28-ter, dell’art. 35, dl n. 223/06.

Si ricorda che i detti articoli disponevano che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute dal subappaltatore all’erario, con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito del rapporto di subappalto, sebbene nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

Il presupposto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica è costituito, già dal periodo d’imposta 2014, da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, da quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo, in luogo dei tre previsti con le vecchie disposizioni.

La disciplina sulle società in perdita fiscale, pertanto, sarà applicabile soltanto qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite di tale natura per i precedenti cinque periodi d’imposta (per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero in perdita fiscale per quattro periodi (per esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011); la conseguenza è che la società, se rimasta operativa, non sarà gravata, tra l’altro, dell’addizionale del 10,5% dell’Ires e che di questa nuova situazione potrà tenerne conto anche per il versamento degli acconti in scadenza il 1° dicembre.

I soggetti che operano con paesi a fiscalità privilegiata («black list») devono inviare una comunicazione all’Entrate ma, con l’entrata in vigore del decreto in commento, restano escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano 10 mila euro, stante il fatto che quest’ultimo rappresenta il limite complessivo annuo.

Si aggiunge l’ulteriore novità concernente all’opzione necessaria per effettuare operazioni intracomunitarie, che sarà esercitata contestualmente all’apertura della partita Iva, con l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che compiono operazioni intracomunitarie e quella riguardante le sanzioni riguardanti i modelli Intrastat che saranno applicate una sola volta per ogni elenco mensile, inesatto o incompleto, a prescindere dal numero delle operazioni mancanti o inserite in modo non corretto nel listing stesso.

Infine, il provvedimento introduce l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, per eredità da parenti in linea diretta inferiore ai 100 mila euro, esclusi immobili o diritti reali sugli stessi, oltre a talune semplificazioni in termini di documenti da allegare.

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