La responsabilità del locatore per i danni derivanti dall’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente a essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere, usando l’ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di cui all’art. 1578 c.c.; in particolare, il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell’immobile locato quand’anche tali condizioni siano note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto inter-privato di esclusione o limitazione della responsabilità; la fattispecie relativa all’azione promossa dai genitori il cui figlio era deceduto per avvelenamento da ossido di carbonio mentre si trovava nel bagno dell’alloggio preso in locazione.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 19/09/2014 n. 19744