Intermediari

Significati ambigui di due locuzioni di uso frequente

Autore: redazione di Assinews
ASSINEWS 258 – novembre 2014

Alla redazione di questa rivista è pervenuto da parte di un intermediario di assicurazione il seguente quesito: “Nel Comune in cui abito opera un’agenzia di assicurazioni, la quale consegna ai clienti che chiedono un preventivo un foglio scritto a penna con elencate alcune garanzie e il premio finale. Può agire in tal modo o deve come tutti stampare un preventivo ufficiale come da regolamento?
Tale comportamento non integra forse un comportamento in violazione della legge?”
Il quesito, avente ad oggetto la valutazione di un comportamento purtroppo non nuovo nella prassi di taluni intermediari, ha dato luogo, pur nella sua semplicità espressiva, ad una pluralità di questioni venute progressivamente in luce nel redigere ad esso risposta. Ciò ha indotto la redazione a farne oggetto di un articolo anche con il fine di sollecitare osservazioni e contributi, che saranno bene accolti.

Per affrontare l’argomento occorre anzitutto sgomberare il campo da un equivoco in cui frequentemente cadono in molti, inclusi talvolta anche gli intermediari di assicurazione, quello cioè di definire indifferentemente proposta o preventivo il documento descrivente le garanzie ed il premio di un contratto di assicurazione allo scopo di promuoverne la sottoscrizione.
Nella quotidianità, infatti, non è raro cogliere affermazioni dal seguente tenore, alle quali spesso viene attribuito identico significato: l’agente Tizio mi ha fatto una proposta di assicurazione. Oppure: l’agente Caio mi ha fatto un preventivo di assicurazione. Notoriamente, tuttavia, in ambito assicurativo i due termini hanno un significato giuridico profondamente diverso.

La proposta è costituita da un atto scritto e sottoscritto attraverso il quale un potenziale contraente propone ad un’impresa assicurativa la stipulazione di un contratto di assicurazione, fornendo contestualmente idonee informazioni per consentire a quest’ultima di valutare il rischio e, se essa intende assumerlo, di quotarlo.
In altre parole e secondo diritto la proposta di assicurazione è un atto unilaterale redatto da chi ha interesse a stipulare un con- tratto di assicurazione, indirizzato all’impresa di assicurazione con o senza il tramite di un intermediario.

Il preventivo di assicurazione, invece, è costituito da un documento redatto da un’impresa di assicurazione o da un intermediario su o senza richiesta del potenziale contraente con il fine di promuovere la sottoscrizione di un contratto di assicurazione.

Perciò proposta di assicurazione e preventivo di assicurazione viaggiano, per così dire, in direzioni opposte: la prima muove dal potenziale contraente ed è diretta all’impresa di assicurazione; il secondo muove dall’impresa di assicurazione o dall’intermediario ed è diretto al potenziale contraente.
Il rilascio da parte dell’impresa di assicurazioni o di un suo intermediario del preventivo di assicurazione è formalmente disciplinato, soltanto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, dal regolamento ISVAP n. 23/2008, i cui articoli 5, 6 e 7, ai quali si rimanda, ne specificano minuziosamente i contenuti.

Per quanto riguarda, invece, le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni contro i danni diverse dal ramo RCA non vi è norma alcuna né nel codice delle assicurazioni private, né nei regolamenti attuativi che disciplini il rilascio ed i contenuti dei preventivi di assicurazione.
Ciononostante si perviene ugualmente ad individuare precisi obblighi legali da osservare nel rilascio di un preventivo di assicurazione, se lo si valuta sotto l’indubbia finalità, che esso persegue, di promuovere pubblicitariamente la sottoscrizione di una determinata forma assicurativa. Orbene, appare sufficiente richiamarsi all’art. 39, comma 1, del regolamento ISVAP n. 35/2010 per giungere alla conclusione che tutti i preventivi di assicurazione di qualsiasi ramo devono essere rispondenti ai principi di chiarezza, correttezza, nonché di conformità al contenuto del fascicolo informativo. L’inosservanza di tali principi da parte dell’intermediario comporta sicura violazione dell’art. 47, comma 1, lettera a) e, se ciò ha arrecato pregiudizio agli interessi del contraente o dell’assicurato, anche della lettera c) del regolamento ISVAP n. 5/2006, violazioni in via ordinaria sanzionate disciplinarmente con la censura, ma che, se reiterate, possono comportare anche la radiazione dal Registro unico degli intermediari di assicurazione.

Con ciò si ritiene di aver fornito risposta, si spera esauriente, al quesito proposto alla redazione di questa rivista e riportato in premessa. Tuttavia la necessità di rimarcare la differenza concettuale esistente almeno sul piano giuridico fra preventivo di assicurazione e proposta di assicurazione ha portato, come sopra, a ricordare che quest’ultima è un atto unilaterale redatto da chi ha interesse a stipulare un contratto di assicurazione, indirizzato all’impresa di assicurazione con o senza il tramite di un intermediario. Ma è sempre così, oppure definire in tali termini la proposta di assicurazione è una fictio iuris? Non vi è controversia sul fatto che la proposta sia un atto unilaterale (art. 1326 c.c. e, per quanto riguarda il contratto di assicurazione, art. 1887 c.c.), ovviamente a patto che di atto unilaterale si tratti. Nella realtà, in particolare osservando la sequenza delle modalità, dei fatti e degli atti che portano alla redazione ed all’inoltro della proposta qualche legittimo dubbio sorge.

Anzitutto la proposta di assicurazione per prassi abituale, ma anche per necessità, affinché possa essere presa in considerazione dall’impresa di assicurazione deve essere redatta su modulistica da quest’ultima predisposta. Per ogni ramo di assicurazione e talvolta nell’ambito dello stesso ramo per rischi di natura diversa l’impresa di assicurazione predispone proposte a contenuto differente, oppure la proposta non è costituita da un documento a sé stante, ma è inglobata nel contratto di assicurazione e ciò accade frequentemente nei contratti ad emissione diretta da parte dell’intermediario.

La proposta è corredata da una serie di domande preordinate dall’impresa di assicurazione attraverso le risposte ottenute a valutare il rischio da assicurare, ma anche ad eccepire in tutto o in parte l’efficacia della garanzia in caso di sinistro, qualora le risposte fornite non siano corrispondenti al vero o risultino reticenti (art. 1892 e 1893 c.c.).
Ma che la proposta non sia un atto unilaterale e del tutto spontaneo del contraente sembra esserne pienamente convinto anche l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, il quale obbliga l’intermediario in più circostanze rinvenibili nell’art. 49, commi 2 e 4 e nell’art. 52, comma 2, del regolamento n. 5/2006 a tenere ben individuati comportamenti prima di far sottoscrivere una proposta.

Questa locuzione, utilizzata ripetutamente nei citati contesti normativi, da un lato conferma che nella prassi la proposta di assicurazione fatta sottoscrivere dall’intermediario (e spesso dal medesimo redatta) è ben lungi dall’essere considerata sostanzialmente un atto unilaterale, avente univoca e non ambigua provenienza, anche se dell’atto unilaterale apparentemente ne rispetta la forma. Già questa constatazione risulta non priva di rilevanti conseguenze, allorché in caso di sinistro si devono valutare le dichiarazioni rese dal contraente nella proposta di assicurazione ai sensi dei già menzionati articoli 1892 e 1893 c.c.. Ma le ripercussioni sul piano normativo non sono affatto minori, anche se differenti, nell’ipotesi contraria in cui veramente l’intermediario non sia lui a far sottoscrivere la proposta, ma essa gli venga spontaneamente consegnata o recapitata già sottoscritta dal contraente.

Occorre in questo caso chiedersi se l’intermediario sia ancora tenuto a consegnargli i cosiddetti modelli 7A e 7B ed il fascicolo informativo, nonché a procedere alla verifica dell’adeguatezza del contratto offerto, dal momento che tali incombenze devono precedere la sottoscrizione della proposta e solo nel caso in cui questa venga fatta sottoscrivere dall’intermediario medesimo, come ripetutamente si evince dal contenuto letterale delle citate disposizioni regolamentari.