di Cinzia De Stefanis  

 

Il professionista sarà coperto da una polizza assicurativa che risarcirà i danni da lui commessi a terzi nell’ambito della propria attività, anche quando questi «sinistri professionali» siano stati denunciati al di fuori del periodo di stipula dei contratti.

L’importante è che la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato sia pervenuta all’assicuratore durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione. A fronte dell’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile per l’attività professionale, si potranno offrire polizze differenziate nelle condizioni economiche, che garantiscano la prestazione assicurativa prevista dall’articolo 1917 c.c. prive delle clausole cosiddette claims made. Ma in virtù della nuova clausola l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato-professionista dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula. La novità è contenuta in un pacchetto di norme redatte dal ministero dello sviluppo economico, che fonti interne a palazzo Ghigi sostengono confluiranno nella legge di stabilità 2015 in materia assicurativa. Norme che prevedono anche una definizione della tabella unica, a livello nazionale, per l’attribuzione del valore alle menomazioni di non lieve entità di cui all’articolo 138 del dlgs 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). E l’attribuzione della medesima sottoclasse riconosciuta dalla vecchia compagnia assicurativa al fine di garantire (almeno) il medesimo trattamento economico. Ma c’è anche altro. In materia di responsabilità civile auto viene previsto l’inserimento di modelli contrattuali che garantiscano all’assicurato significative riduzioni del premio in caso di installazione di strumenti elettronici che registrano l’attività del veicolo, ciò tuttavia in assenza di meccanismi fidelizzanti nel tempo. In deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, viene stabilito che, a fronte dell’ottenimento di sconti di livello significativo a favore dell’assicurato, il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore. La responsabilità civile per l’attività professionale, la cui obbligatorietà è stata di recente introdotta è, infatti, strettamente connessa alla modifica normativa, di cui all’art. 3, c. 5, let. e) del dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, la quale ha disposto che i professionisti sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile per l’attività professionale da essi svolta. Un simile obbligo dal lato della domanda richiede la garanzia che, dal lato dell’offerta, vi sia un effettivo contesto concorrenziale e modelli contrattuali che evitino il rischio di sfruttamento, in termini di premi elevati e/o di clausole vincolanti e/o abbinamenti di più servizi, della rigidità della domanda.