Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora l’assicurato/danneggiante chieda di essere sollevato degli eventuali effetti pregiudizievoli che possano derivare dal comportamento illegittimo della Assicurazione per il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno nell’ambito del massimale e di quelle che potrebbero eccedere tale limite a titolo di interessi e di svalutazione monetaria, la domanda manca della necessaria specificità affinché possa intendersi espressamente proposta come invocazione della responsabilità ultra-massimale dell’assicuratore per cd. mala gestio propria, che si fonda sull’inadempimento dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione e non – al contrario della e mala gestio impropria – sulla responsabilità da colpevole ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
Cassazione civile sez. III, Sentenza del 11/07/2014 N. 15917
Spese legali nell’RCT
Nell’assicurazione della responsabilità civile, la costituzione in giudizio dell’assicurato, essendo svolta nell’interesse dell’assicuratore, chiamato in causa, e finalizzata all’imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo d’indennizzo, comporta che l’assicurazione sopporti le spese legali sostenute dall’assicurato nei limiti di quanto disposto dall’art. 1917, comma 3, c.c.
Cassazione civile sez. III, sentenza dell’11/09/2014 n. 19176