La risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è collegata alla necessità che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto o immaginari.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 12/09/2014 n. 19327