In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza del 25 settembre 2014 n. 20307