Via libera all’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Con il parere n. 3563/2014 il Consiglio di stato ha dato l’ok allo schema di decreto Mef che attua gli articoli 106, 112 e 114 del dlgs n. 385/1993 (Testo unico bancario).
Il dm, sul quale il ministero dell’economia ha condotto una consultazione pubblica, va collocato sullo sfondo del dlgs n. 141/2010, come modificato dal dlgs n. 169/2012. Tali provvedimenti hanno ridefinito i confini delle attività riservate agli intermediari finanziari, includendo anche la riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento in materia di crediti cartolarizzati (c.d. servicing). È stato poi previsto un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ed elenco speciale finora previsti, rispettivamente, agli articoli 106 e 107 del Tub. Nell’albo unico confluiranno anche i confidi di dimensioni maggiori e le agenzie di prestito su pegno. Una sezione separata del medesimo albo includerà invece le società fiduciarie controllate da una banca o aventi capitale non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le spa.
Come confermato dal dm, l’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui ai previgenti articoli 106 e 107 del Tub sarà sostituito da un nuovo procedimento di natura autorizzatoria, che trova la relativa disciplina nel residuo art. 107 del Tub e nelle disposizioni regolamentari che saranno emanate direttamente dalla Banca d’Italia.
Affinché Bankitalia conceda il proprio nullaosta, l’intermediario dovrà possedere alcuni requisiti: adottare forma giuridica di società di capitali, avere la sede legale e la direzione generale in Italia, rispettare le soglie di capitale versato e patrimoniali fissate dall’autorità di vigilanza, presentare un business plan e la struttura organizzativa unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, avere i requisiti di professionalità e onorabilità da parte di soci e manager. Banca d’Italia potrà negare l’autorizzazione quando dalla verifica di tali condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.
© Riproduzione riservata