Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Fondo di garanzia, l’onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto.
Al fine di rispettare la ratio della norma – che è quella di risarcire il danneggiato, ma anche di evitare possibili frodi al Fondo – si è richiesta la prova, non solo che il sinistro vi sia effettivamente stato ad opera di veicolo sconosciuto, ma anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato.
In tale contesto, va escluso ogni automatismo derivante dalla presenza-assenza della denuncia/querela e nel non imporre al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
Cassazione civile sez. III, Sentenza del 29/05/2014 N. 12060