A norma dell’art. 28, secondo comma, della legge 990/1969., l’assicuratore sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.
I due commi successivi prevedono l’obbligo del c.d. accantonamento da parte dell’assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Seguono poi le regole per l’esecuzione del pagamento ovvero, in caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l’esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, l’obbligo di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.
Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall’art. 28 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali; ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
È comunque previsto – con l’apposita norma di chiusura dettata nell’ultima parte del quarto comma dell’art. 28 cit. – che l’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all’azione di surrogazione.
Ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all’assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali – prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire – pregiudica in tal modo l’esercizio dell’azione di surrogazione dell’assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all’ente previdenziale le somme delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall’assicuratore in considerazione del comportamento del danneggiato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 25 settembre 2014 n. 20176