Nel giudizio di rinvio, ancorché sia preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove per la natura di giudizio a struttura chiusa, gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro.
In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il responsabile del sinistro, già contumace, potesse avvantaggiarsi della prescrizione tempestivamente eccepita dal garante assicurativo, assumendo valore la sua eccezione, sollevata per la prima volta nel giudizio ex art. 383 cod. proc. civile, come adesione a quella altrui proposta.
Cassazione civile sez. III, Sentenza del 09/06/2014 n. 12911