Pagina a cura di Cinzia De Stefanis  

 

Le piccole e medie imprese italiane potranno finalmente rivolgersi non solo alle banche per ottenere prestiti per la propria attività, ma anche alle assicurazioni. Le assicurazioni diventeranno un canale di finanziamento delle imprese ma non potranno però concedere finanziamenti alle microimprese e alle persone fisiche. L’Ivass ha emanato un provvedimento che modifica e integra il precedente regolamento Isvap del 31 gennaio 2011 n. 36 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicurative. Il provvedimento datato 21 ottobre 2014 n. 22 (in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale) attuativo dell’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modifiche nella legge 116 dell’11 agosto scorso n. 116 (cosiddetto decreto competitività) amplia le possibilità di investimento delle imprese assicurative a copertura delle riserve tecniche includendovi il finanziamento diretto agli operatori, fermo restando l’obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente.

 

Disciplina specifica dall’Ivass. In considerazione della specifica natura delle imprese assicurative e del carattere di novità che l’attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per esse, l’Ivass, su cui ricade il compito di autorizzare gli investimenti, ha previsto una disciplina precisa per la loro concessione.

È necessario, infatti, che le imprese di assicurazione redigano un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

– la descrizione delle modalità in cui i finanziamenti diretti contribuiscono alla determinazione della politica strategica degli investimenti, nel rispetto dei principi generali in materia di investimenti;

– le modalità di attuazione dell’attività di finanziamento, se in via diretta o con l’ausilio, nella fase di selezione, di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Qualora l’impresa si avvalga dell’ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, il piano specifica il livello e la qualità dell’ausilio, in particolare in termini di livello e permanenza temporale dell’interesse economico mantenuto nell’operazione dalla banca o dall’intermediario;

– la struttura organizzativa e gestionale realizzata all’interno dell’impresa di assicurazione per l’avvio e il monitoraggio nel tempo dell’attività di finanziamento e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura informativa a supporto della gestione dei dati e informazioni sull’attività. Sono incluse le modalità organizzative adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi con i prenditori dei fondi e con la banca o l’intermediario finanziario del cui ausilio l’impresa si avvalga nonché le modalità organizzative interne previste per l’approvazione di singoli finanziamenti di importo significativo;

– i criteri per la selezione di coloro che richiedono i finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della revisione di tali criteri alla luce dell’andamento dell’attività.

 

Invio del piano all’Ivass. Il piano di attività è inviato all’Ivass prima della approvazione definitiva. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro 90 giorni, l’Ivass attua una valutazione sulla coerenza del piano con:

– la strategia di investimenti dell’impresa, con le caratteristiche degli impegni a fronte dei quali l’investimento in finanziamenti è attuato;

– con il livello di patrimonializzazione dell’impresa di assicurazione, con particolare riferimento al livello di copertura del margine di solvibilità e alle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla direttiva 2009/138;

– con il sistema di gestione dei rischi in essere presso l’impresa, tenendo conto dell’attività di preparazione da questa posta in essere per l’entrata in vigore di Solvency II. A tal fine, l’Ivass tiene conto del livello di partecipazione e di permanenza nell’attività di finanziamento di una banca o di un intermediario finanziario ovvero qualora l’impresa non intenda avvalersi del supporto di una banca o di un intermediario finanziario iscritto al iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, della sussistenza di presidi per la gestione e il controllo del rischio di credito all’interno dell’impresa analoghi a quelli previsti dalle disposizioni vigenti relative al regime prudenziale bancario, nonché dalle migliori pratiche vigenti nel settore bancario. L’impresa può procedere all’approvazione del piano dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’Ivass. L’impresa non può procedere all’approvazione del piano dei finanziamenti nel caso in cui l’Ivass.

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