Ove la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale, quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto curativo, si sostanzia nella dimostrazione che
– l’esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento dannoso
– o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione
– o dal suo aggravamento fino anche a un esito mortale
– oppure dall’insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato.
Cassazione civile sez. III, 12 settembre 2013 n. 20904