La rendita per malattia professionale richiede che essa sia contratta nell’esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire condizione sine qua non della malattia.
Ed infatti i giudici di legittimità proprio sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa e malattia hanno distinto, ad esempio, la rendita dall’equo indennizzo per il cui riconoscimento è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato.
Il requisito della inscindibile connessione tra rendita ed attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro.
Solo in relazione a quest’ultimo, secondo un indirizzo ormai consolidato, la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa, nonchè per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell’attività di lavoro.
E che gli istituti siano ontologicamente diversi si trae anche dalla lettura dell’art. 3 del DPR 30 giugno 1924 n. 11224 che ricollega l’assicurazione per le malattie professionali a specifiche tabelle a dimostrazione della configurabilità di un nesso eziologico tra malattia ed esercizio di attività lavorativa con possibili effetti morbigeni.
In altri termini il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, distingue tra due ben diverse qualificazioni giuridiche di eventi lesivi oggetto di tutela, ossia “infortunio sul lavoro” e “malattia professionale”.
Questi eventi, legittimando domande con una diversa causa petendi (agente patogeno che nella generalità dei casi provoca la malattia con azione lenta e prolungata nel tempo o fatto lesivo dell’integrità dell’organismo che si caratterizza generalmente per esaurirsi in tempi limitati) e un diverso petitum (diversa prestazione dovuta dall’Istituto), richiedono conseguentemente sul versante processuale una distinta articolazione delle prove con riguardo anche al nesso eziologico.
Corollario di quanto ora detto è che non è consentito procedere tout court ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l’infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest’ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto venga causata dal lavoro e non contratta in occasione di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 09 ottobre 2013 n. 22974