DI CARLO FORTE
l dirigente scolastico che sospende ingiustamente alcuni docenti, oltre a rischiare la responsabilità penale per il reato di abuso d’ufficio, è obbligato a risarcire lo stato per le spese sostenute dall’amministrazione a causa del suo comportamento. É quanto si evince da una sentenza della III sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti (571/2013). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sulla delicata questione della responsabilità per danno erariale, a seguito dell’esercizio scorretto del potere disciplinare da parte dei dirigenti scolastici. E argomenta la condanna del dirigente al pagamento di circa 18mila euro di danno erariale, anche collegandosi all’esito di un procedimento penale. Che era terminato con la condanna del preside ad un anno e 6 mesi di reclusione per abuso d’ufficio (si veda la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1298 del 14 dicembre 2004).
Proprio perché il dirigente aveva sanzionato ingiustamente un docente con la sospensione dall’insegnamento. La sentenza, peraltro, era stata confermata in appello e il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Suprema corte. E quindi la condanna era passata in giudicato.
I giudici contabili, però, hanno ritenuto sussistente il danno erariale non solo in riferimento alla vicenda che aveva avuto risvolti penali. Ma anche per altre due sanzioni sospensive, anch’esse giudicate illegittime in sede civile e amministrativa. Il danno derivava dal fatto che, durante il periodo in cui i docenti ingiustamente sospesi erano stati allontanati dal servizio, l’amministrazione scolastica aveva dovuto sostenere gli oneri derivanti dalle supplenze.
Oneri che, nel caso oggetto del giudizio, avevano fatto insorgere la responsabilità amministrativa in capo al dirigente.
Che secondo i giudici aveva agito con dolo. Il dirigente, peraltro, era già stato condannato in I grado. E proprio l’accertamento del dolo aveva indotto il collegio di prime cure ad astenersi dall’esercitare il potere di riduzione tipica del giudice contabile. Tale potere consiste nella facoltà del collegio di
fare lo sconto» al dipendente condannato a risarcire l’amministrazione. Consentendo all’interessato di versare solo una parte della somma oggetto del danno erariale. E anche in sede d’appello, la Corte ha ritenuto di non esercitare il potere di riduzione confermando la condanna al pagamento di 18mila euro in favore dell’amministrazione e al pagamento delle spese di giudizio.
© Riproduzione riservata