Nella assicurazione obbligatoria della RC Auto, a norma dell’art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data.
L’eventuale omessa chiamata deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado ed anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 4 ottobre 2013 n. 22757