Il danno esistenziale non costituisce un’autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Di tale danno quindi va tenuto conto, nel determinare la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, a cui va apportato un congruo aumento, in misura da determinare con riguardo alle peculiarità del caso concreto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 12 novembre 2013 n. 25409