DI VALERIO STROPPA
Doppio binario per la tassazione della previdenza integrativa dei «vecchi iscritti». Le prestazioni erogate sotto forma di capitale ai soggetti che risultavano inseriti nelle forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 non sconta più in toto l’aliquota prevista per il Tfr. Sui rendimenti fi nanziari maturati fi no al 31 dicembre 2000 opera infatti la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 102/E di ieri, che ha risposto a un quesito presentato da un Fondo pensione. In passato l’amministrazione finanziaria aveva stabilito che il montante accumulato dai c.d. «vecchi iscritti» dovesse essere tassato integralmente con l’applicazione dell’aliquota prevista per il Tfr. Ma le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, hanno stabilito che i rendimenti fi nanziari (imputabili agli investimenti) dovessero essere tassati al 12,5%, lasciando l’aliquota del Tfr solo alla parte corrispondente ai contributi versati. Per le liquidazioni già effettuate i «vecchi iscritti» potranno presentare istanza di rimborso. Oppure, per le prestazioni erogate nel 2011, i Fondi potranno provvedere al recupero della maggiore imposta versata tramite il modello 770 integrativo.