Pagina a cura DI FABRIZIO G. POGGIANI
Per i beni a utilizzo «promiscuo» intestati all’impresa, l’impatto nel Redditest è presunto nell’ammontare pari alla percentuale di indeducibilità dei relativi costi. Questa una delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrare, nella sezione specifi ca (faq), destinate ad agevolare la compilazione del programma per la verifi ca della congruità del reddito familiare, rispetto alle spese sostenute nel periodo d’imposta. Beni promiscui. Con il vecchio redditometro, di cui al decreto ministeriale 10/09/992, il legislatore aveva disposto che i beni utilizzati anche nell’esercizio di arti e professioni, gli importi di spesa dovevano essere proporzionalmente ridotti per tener conto di tale utilizzo, al di fuori della sfera privata. Allo stato attuale, era del nuovo Redditest, si riscontra una indicazione radicalmente diversa, poiché in una delle risposte alle questioni più frequenti e ricorrenti in tema di redditometro, il peso dell’auto a uso promiscuo (faq n. 31), l’Agenzia precisa che «le auto a uso promiscuo devono essere indicate per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa» che, combinata con un’altra risposta concernente le spese di telefonia fissa e mobile (faq n. 20), sta a signifi care che ai fi ni del nuovo redditometro rileva la quota parte di spese afferenti tali beni non deducibile fi scalmente. Se questa visione dell’amministrazione fi nanziaria sarà confermata anche dal decreto del ministero dell’economia e delle fi nanze, necessario per dare copertura giuridica al «Redditest» e al nuovo accertamento sintetico, dal prossimo 1° gennaio 2013 i costi dell’auto aziendale, elevati proprio per l’uso strumentale della stessa, fi niranno per pesare, in maniera del tutto assurda e iniqua, per l’80% sul redditometro. Reddito complessivo. Un’altra interessante risposta (faq n. 7) concerne la determinazione del reddito familiare complessivo per il quale «occorre fare la somma del reddito lordo dichiarato da ciascun componente della famiglia», risultante dai modelli Unico PF o 730 o, in assenza dell’obbligo di presentazione, dal modello Cud. Sul punto, un primo problema riguarda i soggetti che, legittimamente, determinano il proprio reddito utilizzando regimi forfetari o fondiari. È il caso del produttore agricolo che, in luogo del reddito effettivo (contrapposizione tra costi e ricavi) dichiara il reddito fondiario dei terreni posseduti e/o utilizzati per la propria attività. Sul punto (si veda ItaliaOggi del 21/11/2012) è necessario far riferimento, ancorché non chiarito nella citata risposta, alle indicazioni fornite a suo tempo dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 49/E/2007), con le quali è stato precisato che, in luogo del reddito, si doveva tenere conto del «volume di affari Iva eventualmente dichiarato», essendo lo stesso «un termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall’attività ai fi ni della proficuità dell’azione accertatrice… ». Di conseguenza, il produttore agricolo dovrebbe escludere, anche se la risposta in commento fa riferimento ai dati dichiarativi, il reddito fondiario dichiarato, utilizzando i valori indicati nella dichiarazione Iva, contrapponendo i totali dei quadri VE (vendite) e VF (acquisti) e rettificando tale differenza con il costo dei lavoratori subordinati e assimilati e di quei costi non registrabili ai fini Iva (affitti di terreni da privati, assicurazioni e quant’altro). N a t u r a l – mente, a detto reddito «potenziale » come a quello rilevabile dalla dichiarazione dei redditi, si devono aggiungere tutti quei redditi che, per effetto di prescritte esenzioni, non sono soggette all’obbligo dichiarativo (retribuzioni esenti, tassazione separata, interessi attivi, locazioni soggette a cedolare secca, assegni periodi di mantenimento dei fi gli in presenza di separazione e/o divorzio). Immobili. Con riferimento alle spese di natura immobiliare, posta la perplessità sul richiamo alla detrazione del 55% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, una serie di risposte (da faq n. 17 a faq n. 25) precisano che le spese destinate alla ristrutturazione (36%) o al risparmio energetico (55%) devono essere indicate nel software per l’ammontare totale e che le spese, destinate all’acquisto di elettrodomestici, arredi o quant’altro e sostenute recentemente grazie ai finanziamenti cosiddetti «a tasso zero», devono essere considerate, nel periodo d’imposta di riferimento, al netto del fi nanziamento ottenuto, tenendo conto delle rate pagate nell’anno (Sezione «Spese varie », alla Voce «Restituzione di prestiti»). Sul tema immobiliare è opportuno evidenziare che il programma, destinato alla verifica della congruità dei redditi dei contribuenti, tiene conto, per quanto concerne gli incrementi patrimoniali, atteso che lo stesso è tarato esclusivamente sul periodo d’imposta 2011, delle spese sostenute nei due precedenti esercizi (2009 e 2010), al netto di eventuali dismissioni e/o fi – nanziamenti; di conseguenza, il contribuente deve tenere conto dell’atteggiamento tenuto in un triennio. Istruzione e tempo libero. Posta l’indicazione (faq n. 41) delle spese che si riferiscono alle quote di frequenza e iscrizione ai corsi e dei costi accessori all’attività didattica (libri, cancelleria, computer e quant’altro) «di valore significativo » (da comprenderne l’entità), il programma sembra disinteressarsi di dette spese ai fi ni della congruità, a prescindere dall’ammontare anche «esoso» indicato. Al contrario, hanno un grande impatto sulla congruità le spese destinate alla cura della persona, allo svago e alle gite (vacanze, in particolare). Sul punto, una risposta sul tema (faq n. 42) precisa che in caso di utilizzo di un cavallo in un centro ippico contro pagamento della quota di iscrizione a tale centro, il contribuente deve indicare la spesa relativa all’attività sportiva, a l l ’ i n t e r n o dell’apposita sezione («Attività sportive»), non potendo utilizzare quella destinata al possesso dell’equino («Cavalli »). © Riproduzione riservata