Luigi Dell’Olio
Una complicazione burocratica per i professionisti, che in cambio non porta alcuna tutela aggiuntiva per i risparmiatori. È il commento più moderato che si ascolta tra i promotori a proposito dell’obbligo di iscrizione, oltre che al proprio albo professionale, anche a quello dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. I promotori hanno scatenato una dura protesta su questo fronte e ora sperano in un passo indietro da parte del Governo. Giovanna Giurgola Trazza, presidente dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari, spiega la genesi dell’innovazione normativa: «Si tratta di una modifica apparsa all’improvviso nel testo a disposizione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre, chiamato ad approvare il correttivo al decreto legislativo 141/2010 per il recepimento della direttiva europea sull’offerta di prodotti creditizi». Improvviso perché nei giorni precedenti c’era stata una serie di incontri tra i tecnici dei ministeri e le categorie e l’ipotesi non era stata ventilata. Sta di fatto che, con la nuova formulazione, è scattato, a partire dall’entrata in vigore del decreto il 17 ottobre scorso, l’obbligo di iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria per tutti quei promotori finanziari che collocano finanziamenti o servizi di pagamento non collegati a operazioni di investimento. «Un assurdo giuridico», lo definisce il presidente dell’Anasf (Associazione nazionale promotori finanziari), considerato che i questa figura è regolamentata fin dal 1991 con la legge istitutiva delle Sim con la previsione d’iscrizione al proprio albo e tanto di regole di vigilanza. Così la stessa Anasf ha lanciato un appello ai propri iscritti invitandoli a scrivere all’esecutivo perché cambi rotta sul tema (9 mila adesioni in un mese e mezzo), considerato che la novità produce uno sconquasso per i 53mila promotori italiani, di cui 30-35mila attivi, che sono tenuti a iscriversi tempestivamente per poter continuare a svolgere l’attività senza problemi, evitando per esempio i profili penali nei quali possono incappare secondo la nuova formulazione normativa. Questo con un dispendio economico per l’iscrizione, la frequenza dei corsi di preparazione all’esame di Stato, l’esame stesso, l’acquisizione di un indirizzo di posta elettronica certificata e della firma digitale e l’obbligo di assicurarsi. «Al di là di questo aspetto, che passerebbe in secondo piano se ci fosse una ragione di fondo comprensibile», riprende Giurgola Trazza, «resta il fatto che la nuova misura normativa non appare razionale, considerato che il nuovo albo è stato creato per chi propone e conclude esclusivamente i contratti sui prodotti bancari come mutui e prestiti, mentre il promotore finanziario in primo luogo si occupa di consulenza e gestione dei portafogli a 360 gradi, e non ha potere di rappresentanza per concludere i contratti. Un’attività differente, già sottoposta a controlli». Riflessione che apre un altro aspetto problematico della nuova disciplina: il coordinamento sui ruoli delle diverse authority, considerato che i promotori finanziari sono da sempre sotto la vigilanza della Consob, così come gli intermediari che affidano loro il mandato, che devono anche rispondere alla Banca d’Italia in merito alle questioni di stabilità finanziaria. A smuovere la situazione ci hanno provato alcune interrogazioni parlamentari, tra cui una presentata congiuntamente da esponenti del Pdl, del Terzo Polo, del Pd e del-l’Idv, sottolineando che per i promotori esistono già una regolamentazione e un albo, che rendono inutile, costoso e farraginosa la duplicazione, «ma la riposta del Governo ha eluso il merito della questione, soffermandosi su un tema differente dal contendere, come il monomandato » , aggiunge la presidente. In ogni caso va detto che la situazione non è del tutto compromessa: in una recente riunione della commissione Finanze del Senato è emerso che il testo di conversione in legge del decreto dovrebbe limitarsi al passaggio, secondo cui «non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari», senza quindi introdurre vincoli di accessorietà. Una posizione che farebbe venir meno le attuali ambiguità del testo normativo, così come l’obbligo per i promotori finanziari di iscriversi al nuovo albo. Giovanna Giurgola Trazza, presidente dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari