DI STEFANO MANZELLI ED ENRICO SANTI
I contratti Rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterà defi nitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Insomma, dal prossimo anno non ci sono più scuse, chi non pagherà il rinnovo entro la scadenza della polizza si vedrà sequestrare il veicolo. È questo l’effetto poco conosciuto delle disposizioni contenute nell’art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private). Il codice civile ammette tra le righe, all’art. 1901, 15 giorni di tolleranza per i contraenti delle polizze poliennali. In particolare, l’art. 1899 cc dispone che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa a una copertura di durata annuale fi no al 20 ottobre scorso poteva proporre una copertura di durata poliennale. Il contratto poteva essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non poteva avere una durata superiore a due anni. Concretamente, alla luce di tali disposizioni, prima dell’entrata in vigore del dl n. 179/2012 il contratto che prevedeva fra le clausole il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Questo, peraltro, comportato per gli organi di polizia stradale serie diffi coltà nell’accertare direttamente se l’assicurazione Rc auto, pur formalmente scaduta, ricadesse oppure no nella proroga di 15 giorni. Ma dal prossimo anno cambierà tutto. Infatti, proprio con lo scopo di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, l’art. 22 del dl n. 179/2012, in vigore dallo scorso 20 ottobre, ha introdotto l’art. 170-bis al dlgs 209/2005. Le nuove disposizioni prevedono che in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere tacitamente rinnovato e non è stipulabile per una durata superiore all’anno; le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito. Ecco cosa cambia concretamente con l’entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012. Per tutti i contratti stipulati dopo il 20 ottobre 2012, nonché, però solo a far data dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’assicurato non potrà più benefi ciare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Attenzione, dunque, ai controlli effettuati dalle forze di polizia sulla copertura assicurativa, specialmente dal 1° gennaio prossimo. Infatti, ai sensi dell’art. 193 del codice della strada, la mancanza di assicurazione comporta il pagamento di una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo fi nalizzato alla confi sca. © Riproduzione riservata
Non rischia la condanna l’agente che chiude un occhio
L’agente di polizia municipale che chiude un occhio con le auto in sosta può dormire sonni tranquilli. Non rischia infatti la condanna per omissione d’atti d’ufficio il vigile che trascura il blocchetto delle multe per dedicarsi ad altri compiti. Lo ha messo nero su bianco la Corte di cassazione, sez. IV pen., con la sentenza n. 42501 del 31 ottobre 2012. Una vigilessa siciliana è stata denunciata per aver trascurato di elevare multe per divieto di sosta e per questo il tribunale di Palermo ha ritenuto di applicare la pesante sanzione prevista dall’art. 328 del codice penale. Di contrario avviso la Cassazione che ha liberato l’agente da ogni responsabilità penale. I verbali per divieto di sosta non rientrano tra le categorie di atti che integrano il reato di omissione d’atti d’ufficio. In buona sostanza le multe non sono atti indilazionabili connessi a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine o igiene e sanità. Per questo motivo l’agente municipale che presta disattenzione ai veicoli in divieto non commette necessariamente un reato. Perlomeno se sta occupandosi di altre questioni prioritarie e può facilmente dimostrare la sua occupazione. Stefano Manzelli