DI CARLA DE LELLIS
La pensione prevale sul riscatto. Perciò, se ha i requisiti per pensionarsi, il lavoratore non può più chiedere il riscatto della posizione contributiva maturata presso un fondo pensione. Lo spiega, tra l’altro, la Covip in risposta a un quesito. La questione riguarda un lavoratore iscritto a un fondo pensione, già in pensione (regime pubblico), che ha continuato a lavorare e a versare i contributi alla previdenza integrativa e che viene collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs). Il fondo pensione chiede di sapere quali siano le facoltà esercitabili dal lavoratore, perché ha maturato i requisiti sia per la pensione complementare sia il riscatto per cassa integrazione (50% della posizione maturata). In altre parole chiede di sapere se vi sia prevalenza di una tipologia di prestazione (la pensione) rispetto all’altra (il riscatto) oppure se il lavoratore abbia facoltà di scegliere a propria discrezione. Poiché la normativa nulla specifi ca sul rapporto tra le due prestazioni (pensione e riscatto), la Covip ritiene che vada adattato al caso l’art. 14, comma 2, lett. c), del dlgs n. 252/2005, in base al quale le facoltà di riscatto (disciplinate dallo stesso articolo) non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per la pensione. In tal caso, spiega la Covip, viene consentito di percepire le prestazioni pensionistiche complementari con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’epoca di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica (quella del regime obbligatorio). La norma contiene due eccezioni: da un lato inibisce agli iscritti che abbiano titolo a chiedere il ricatto totale della posizione di esercitare la relativa facoltà; dall’altro consente loro di percepire la pensione anche se non ancora abbiano maturato i requisiti per ottenerla. Ai soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto della posizione, quindi, il legislatore ha scelto di non riconoscere la relativa facoltà, privilegiando la corresponsione della pensione. Pertanto, in linea con questa norma, dalla quale si deduce un deciso favor del legislatore per la percezione della pensione in luogo del riscatto, la Covip ritiene che la maturazione di requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza complementare da parte dell’aderente precluda allo stesso l’esercizio delle facoltà di riscatto