L’entrata in vigore della nuova regola “unisex” determinerà nel breve periodo un livellamento delle tariffe delle assicurazioni auto, che a parità di altri fattori tenderanno a quotazioni intermedie tra quelle attualmente previste per gli uomini e per le donne. Lo prevedono gli attuari, cui sono affidati i calcoli per la definizione delle tariffe assicurative, che lanciano la sfida alla determinazione dei veri fattori – comportamentali e non biologici di chi guida – che differenziano il rischio.
In vista dell’entrata in vigore della nuova normativa, che metterà sullo stesso piano uomini e donne anche nelle assicurazioni danni, l’Ordine degli Attuari – i professionisti cui sono affidati i calcoli per la definizione delle tariffe assicurative – evidenzia alcuni dubbi interpretativi sulla normativa in attesa che siano esplicitate dalle Autorità competenti le modalità applicative sotto il profilo giuridico.
In seguito a una sentenza della Corte di Giustizia europea riguardo all’applicazione della Direttiva 2004/113/CE in materia, dal 21 dicembre 2012 la regola unisex dovrà essere applicata in tutti gli Stati senza eccezioni o deroghe. Dovrà quindi essere attuata anche in Italia la parità di trattamento nella fornitura dei servizi assicurativi. Parità che un’altra direttiva comunitaria, la 2006/54/CE, ha imposto anche per i trattamenti pensionistici, prevedendo peraltro alcune deroghe.
Quali polizze dovranno sottostare alle nuove regole? Nel documento emanato per i propri iscritti l’Ordine ritiene che per contratti/convenzioni stipulati ex novo o che vengono modificati (con una nuova sottoscrizione delle parti) a partire dal 21 dicembre 2012, si deve applicare una tariffa indifferenziata per uomini e donne. Per i contratti sottoscritti precedentemente a tale data, anche nel caso sia prevista la clausola del tacito rinnovo (che in base al così detto Decreto “Crescita” diventerà peraltro inefficace a partire dal 1 gennaio 2013, sempre che non vi siano emendamenti al riguardo nell’iter di conversione in legge), l’applicazione della nuova regola, secondo gli Attuari, non dovrebbe invece essere obbligatoria.
Una deroga potrebbe essere rappresentata dai contratti collettivi stipulati in adempimento a quanto previsto da un accordo o contratto collettivo di lavoro a prescindere dalla data di stipulazione.
Dal punto di vista tecnico-operativo, l’Ordine degli Attuari evidenzia come la nuova regola potrà comportare, nelle assicurazioni non obbligatorie come le assicurazioni Infortuni e Malattia, inevitabili ricadute sui premi, in quanto nelle stesse la propensione ad assicurarsi è maggiore per i soggetti che si ritengono maggiormente esposti al rischio, oltre che essere ovviamente funzione inversa del costo della copertura.
L’Ordine degli Attuari ritiene che nelle assicurazioni obbligatorie, come la R.C.Auto, la vera sfida per i professionisti della tariffazione sia quella di individuare i “veri” fattori che rendono differente il rischio per uomini e donne che, come evidenziato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, non sono di origine “biologica”, ma “comportamentale” (attività lavorativa, utilizzo del tempo libero percorrenza chilometrica …, ecc.). L’individuazione di tali fattori di rischio richiede evidentemente la raccolta di una notevole mole di informazioni statistiche e di una approfondita analisi delle stesse, e necessiterà prevedibilmente di tempi prolungati.
Nel breve periodo, gli effetti della sentenza saranno invece, inevitabilmente, quelli di produrre un livellamento delle tariffe, tenuto conto che la tariffa unisex, a parità degli altri fattori, non potrà che posizionarsi in via intermedia tra le tariffe attualmente previste per uomini e donne.
In tutti i rami danni dove il sesso ha una rilevanza sul piano tariffario, l’Ordine degli Attuari sottolinea l’importanza di un monitoraggio attento e frequente della composizione del portafoglio, per poterne cogliere tempestivamente una eventuale variazione del mix per sesso; infatti una diversa distribuzione degli assicurati rispetto a quella inizialmente ipotizzata, può generare una variazione del fabbisogno tariffario sul quale intervenire nei tempi più rapidi possibili, questo al fine da una parte di garantire un equilibrio tecnico che assicuri la solvibilità della compagnia assicurativa e, dall’altra, di tutelare la clientela da un prezzo elevato della copertura assicurativa non più giustificabile.