Le immagini prodotte dagli autovelox, dai telelaser, dai tutor e dalle telecamere che controllano gli accessi ai varchi elettronici, il transito sulle corsie riservate e i sorpassi potranno essere utilizzate anche per stanare chi circola con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Novità anche per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. Lo prevede la legge di stabilità 2012 approvata sabato dal Parlamento (si veda ItaliaOggi del 10/11/2011). L’art. 193 del codice della strada viene integrato in modo da prevedere che la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli possa essere accertata anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con le risultanze dei dispositivi o delle apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di vigilanza stradale. Si tratta dei dispositivi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, delle apparecchiature di cui all’art. 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002 per accertare le violazioni degli artt. 142 (velocità puntuale o media), 148 (sorpasso) e 176 (comportamenti di guida in autostrada) del codice della strada e dei dispositivi che rilevano gli accessi non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato e alle aree pedonali e i transiti sulle corsie e sulle strade riservate. La documentazione fotografica prodotta fornisce la prova della circolazione del veicolo nel momento del rilevamento. Se risulta che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, l’organo di polizia inviterà il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.
Novità anche per le autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali. Sostituendo integralmente il comma 9-bis dell’art. 10 del codice della strada, che era stato introdotto a far data dal 14 maggio 2011 dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, la legge di stabilità introduce una più accentuata semplificazione delle procedure autorizzatorie, che il governo dovrà definire in dettaglio con uno specifico regolamento. La richiesta può essere presentata per via telematica almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e alla scadenza, se tutti i dati dei veicoli e del carico e i percorsi stradali restano invariati, è rinnovabile su domanda per non più di tre volte per una durata non superiore a tre anni. Le autorizzazioni periodiche sono valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro un anno, mentre invece le autorizzazioni multiple sono valide per un numero limitato di viaggi entro sei mesi e le autorizzazioni singole per un solo viaggio entro tre mesi dalla data di rilascio.