Indennizzabile l’infortunio in itinere occorso utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing in un tratto di strada protetto (pista ciclabile o zone interdette al traffico). Se l’incidente capita in tratti di strada aperti ai veicoli a motore, invece, per essere indennizzabile, occorre che l’uso della bici sia stato necessario.
Lo precisa l’Inail nella nota protocollo n. 8476/2011.
Utilizzo mezzo privato. Il caso (utilizzo bicicletta) rientra tra le ipotesi di infortuni in itinere mediante utilizzo di un mezzo privato di trasporto; ipotesi per la quale l’Inail può provvedere al risarcimento (all’indennizzo) a condizione che l’utilizzo (del mezzo proprio) risulti «necessario» in quanto mancano mezzi pubblici di trasporto oppure in quanto, nonostante vi siano, i mezzi pubblici di trasporto non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro (anche se per eccessiva gravosità o perché disagevoli).
I chiarimenti dell’Inail. In via di principio, l’Inail ritiene che, con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, la valutazione sul carattere «necessitato» dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto considerata la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro, costituisca discrimine (ai fini dell’indennizzabilità) solo quando l’evento lesivo si verifica nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non anche, invece, quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, aggiunge l’Inail, va precisato che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Infine, l’Inail spiega che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in quest’ultimo tratto è indennizzabile soltanto in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta. Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.