I servizi amministrativi e contabili resi da una società esterna a un fondo pensione sono esenti dall’Iva se si configurino come attività di gestione del fondo e non come semplici prestazioni materiali o tecniche. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 114 del 29/11/2011. Il quesito era stato presentato da un’associazione di categoria, la quale rappresentava che i fondi pensione a essa aderenti adottano un modello organizzativo che prevede l’affidamento in outsourcing della gestione amministrativa e contabile del fondo a una società esterna che svolge le seguenti attività: tenuta e aggiornamento dell’anagrafica, gestione della contribuzione, comunicazione degli estratti conto, gestione delle prestazioni pensionistiche, predisposizione di report, contabilità, gestione amministrativa connessa ai conti banca e alle operazioni in titoli, gestione del call center. Premesso che la società fattura tali servizi addebitando l’Iva ordinaria, l’associazione chiedeva di sapere se possa invece trovare ingresso l’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 1 del dpr 633/72, che menziona tra le operazioni esenti le prestazioni di servizi relative alla gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al dlgs n. 124/1993. L’agenzia osserva che è necessario definire il concetto di «gestione», al cui scopo si può fare riferimento, per analogia, alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in merito all’esenzione delle operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento. In proposito, la corte ha chiarito che rientrano nell’esenzione, oltre alle funzioni di gestione del portafogli, quelle di amministrazione di Oicvm che costituiscono funzioni specifiche di detti organismi, quali gestione degli investimenti, amministrazione, servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, servizio di informazione per i clienti, valutazione e determinazione del prezzo, controllo dell’osservanza della normativa applicabile, tenuta del registro dei detentori delle quote, distribuzione dei proventi, emissione e riscatto delle quote, regolamento dei contratti, tenuta dei libri, commercializzazione.
È irrilevante che i servizi di gestione amministrativa e contabile siano forniti da un gestore esterno, come pure il fatto che siano effettuati interamente mediante strumenti elettronici, purché tali servizi formino un «insieme distinto, valutato globalmente» che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo. La Corte ha precisato che non possono, in ogni caso, fruire dell’esenzione i servizi consistenti nella fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come per esempio la messa a disposizione di un sistema informatico. Questi principi, ad avviso dell’Agenzia, possono essere applicati anche all’outsourcing dei servizi di gestione di un fondo pensione. Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che, in linea generale, le diverse tipologie di attività delegate nella fattispecie alla società siano riconducibili alle funzioni amministrative che concorrono alla complessiva attività di «gestione». L’Agenzia ricorda comunque di avere precisato, in relazione ai fondi comuni d’investimento, che la distinzione tra servizi essenziali (esenti) e prestazioni tecniche (imponibili) è connessa al grado di responsabilità che la società terza assume, dovendosi escludere l’esenzione ove tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici, come pure nel caso in cui i servizi forniti non formino un «insieme distinto, valutato globalmente», ma siano riconducibili soltanto ad alcune fasi della gestione amministrativa e contabile del fondo pensione e si configurino come autonome prestazioni di servizi.