Si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono il “AML Package”. Sono stati pubblicati il Regolamento UE 2024/1620, che istituisce e regolamenta l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), il Regolamento UE 2024/1624, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e la Direttiva UE 2024/1640 (AMLD6 – Sesta Direttiva su questo tema), concernente i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
L’AMLA, con sede a Francoforte w operativa dalla metà del 2025, agirà nella doppia veste di supervisore sovranazionale nei confronti dei soggetti finanziari considerati maggiormente a rischio e di organo di assistenza e coordinamento delle Financial Intelligence Unit (FIU) nazionali. L’Autorità – si legge in una nota dell’ANIA – eserciterà poteri regolamentari con l’elaborazione di norme tecniche di attuazione da proporre alla Commissione e di orientamenti, linee guida e raccomandazioni rivolti alle FIU e ai soggetti obbligati.
La Sesta Direttiva ha lo scopo di armonizzare ulteriormente comparti strategici quali valutazione dei rischi, registri dei titolari effettivi, poteri e compiti delle FIU e delle autorità nazionali di supervisione (IVASS, per il settore assicurativo), il regime sanzionatorio amministrativo.
Il Regolamento 2024/1624 stabilisce norme in materia di:
1) prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
2) trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini;
3) limitazione dell’abuso degli strumenti anonimi.
La soglia delle operazioni che determina l’applicazione delle misure di prevenzione è stata ridotta da 15.000 a 10.000 euro. La Commissione europea, ai fini dell’individuazione dei titolari effettivi, può ridurre la soglia di partecipazione societaria del 25% nel caso di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, individuate dagli Stati membri anche tenendo conto del settore di attività.
Il Regolamento prevede che l’AMLA elabori, entro il 10 luglio 2026, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione, che saranno adottate dalla Commissione UE, per specificare gli obblighi e le informazioni da raccogliere ai fini dell’adeguata verifica, le misure semplificate applicabili alle situazioni a basso rischio e le fonti informative da consultare per la verifica dei dati identificativi. L’Autorità è poi tenuta a emanare, entro il 10 luglio 2027, “orientamenti sugli indicatori di attività o comportamenti sospetti”, da riesaminare e aggiornare periodicamente per agevolare la rilevazione di sospetti da parte dei soggetti obbligati.
Il Regolamento 2024/1624 entrerà in vigore il 10 luglio 2027, termine entro il quale anche la Sesta Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri.