Con l’ordinanza n. 17307 del 2024 la Terza Sezione Civile della Cassazione precisa che, oltre al proprietario e a chi utilizza l’animale, indicati dall’Art. 2052 del Codice Civile, può rispondere anche un soggetto estraneo ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile 

Mario Riccardo Oliviero

Per quanto disposto dell’Art. 2052 del Codice Civile, la responsabilità per i danni causati da animali, è sempre stata ricondotta al proprietario oppure a chi lo utilizza: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

Con l’ordinanza n. 17307 emessa nel 2024 dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, la giurisprudenza della Suprema Corte prevede che, oltre a questa coppia, può essere individuato anche un altro soggetto che concorre ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

IL CASO

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