GIURISPRUDENZA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 368 – Novembre 2024
La Corte di cassazione torna sulle polizze unit-linked e chiarisce che non basta chiamarle “assicurazione vita” per qualificarne come tali. Ed esclude qualsiasi conflitto tra questa interpretazione e il diritto comunitario
1. Nomina sunt consequentia rerum.
Con una recente decisione (Cass. civ., sez. III, ord. 26 luglio 2024 n. 21022) la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi della natura dei contratti unit-linked, affermando due princìpi che apparentemente faticano a penetrare nelle prassi commerciali.
Il primo principio è che una polizza unit-linked può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la formale definizione ad essa data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio.
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