NORMATIVA

Autori: Francesco Di Carlo, Debora Gobbo
ASSINEWS 368 – Novembre 2024

Provvedimento IVASS 144/2024

Il 4 giugno scorso l’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 144 (“Provvedimento 144/2024”) al fine di recepire nel Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio1 (“Regolamento 44/2019”) gli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo IV della Direttiva (UE) 2015/849” (“Orientamenti EBA”) emanati dall’European Banking Authority (“EBA”) il 14 giugno 2022.

Ricordiamo che gli Orientamenti EBA hanno specificato i requisiti normativi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”) in merito a: (i) il ruolo e la responsabilità dell’organo con funzione di supervisione strategica e dell’organo con funzione di gestione; (ii) l’identificazione, il ruolo e la responsabilità dell’esponente aziendale in materia di antiriciclaggio (“esponente AML”) previsto dall’art. 46 co. 4 della IV Direttiva AML; (iii) l’identificazione, il ruolo, i compiti e le responsabilità del responsabile della funzione antiriciclaggio (“responsabile AML”), (iv) l’esternalizzazione della funzione AML a soggetti terzi e (v) l’organizzazione della funzione AML a livello di Gruppo.

Successivamente all’emanazione degli Orientamenti EBA – e precisamente in data 2 febbraio 2023 – l’IVASS, secondo l’ormai consueta procedura “comply or explain” 2, ha comunicato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA in oggetto (“intends to comply”) entro il 31 luglio 2023. Nello specifico, l’IVASS ha riferito all’EBA che la normativa regolamentare italiana applicabile alle imprese e agli intermediari assicurativi al tempo vigente era già ampiamente conforme agli Orientamenti, eccezion fatta per: (i) l’identificazione e il ruolo dell’esponente AML e (ii) le soglie quantitative e qualitative dei criteri di proporzionalità – stabilite nei paragrafi 32-34 degli Orientamenti EBA – per la nomina di un responsabile AML distinto da parte degli intermediari assicurativi.

In tale sede, l’IVASS ha inoltre evidenziato come, al momento, non fosse possibile l’allineamento della regolamentazione assicurativa di secondo livello rispetto ai paragrafi 51 e 52 degli Orientamenti, che prevedono l’attribuzione della segnalazione di operazioni sospette all’UIF esclusivamente da parte della funzione AML, per incompatibilità rispetto alla normativa primaria italiana. L’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 231/2007 (“Decreto AML”), infatti, prevedeva – e prevede tutt’ora – che le segnalazioni di operazioni sospette all’UIF possano essere effettuate dal “titolare della competente funzione” o dal “legale rappresentante” o da “altro soggetto all’uopo delegato”.

Ciò premesso, con il Provvedimento 144/2024, l’IVASS ha modificato e integrato diversi aspetti del sistema organizzativo in materia di antiriciclaggio (“AML”) e contrasto al finanziamento del terrorismo (“CTF”), sia per le imprese assicurative, sia per gli intermediari assicurativi. Con specifico riferimento a questi ultimi, le novità introdotte dal Provvedimento 144/2024 tengono conto sia dell’eterogeneità dei soggetti che svolgono l’attività distributiva (agenti, broker, banche, SIM, intermediari 106 TUF etc)3, sia della diversa forma giuridica e delle dimensioni degli stessi (ossia, imprese individuali e persone giuridiche che raggiungono le dimensioni di cui al Provvedimento IVASS nr. 111 del 13 luglio 2021, “Provvedimento 111/2021”).

In generale, la ratio alla base degli Orientamenti EBA è quella di sviluppare una maggiore consapevolezza nei soggetti obbligati rispetto al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché rispetto all’adozione di strutture organizzative adeguate a riconoscere e contrastare tali fenomeni4. Gli elementi di novità introdotti dal Provvedimento 144/2024 che impattano sugli intermediari assicurativi riguardano principalmente: (i) la nomina dell’esponente AML, (ii) la funzione AML e il responsabile della funzione AML e (iii) i flussi informativi con le imprese mandanti.

Preme, anzitutto, rilevare che tali novità riguardano esclusivamente gli intermediari che – raggiungendo le soglie dimensionali previste dal Provvedimento 111/2021 – sono tenuti a dotarsi (ai  sensi del combinato disposto dell’art. 26, co. 1 e dell’art. 4 co. 4 del Regolamento 44/2019) di una struttura organizzativa a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo simile a quella prevista per le imprese assicurative, istituendo la funzione AML5 e la funzione internal audit6, nonché nominando i relativi responsabili7 e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (“SOS”).

L’elemento di principale novità è certamente l’obbligo per le imprese e gli intermediari assicurativi di nominare l’esponente AML, previsto dall’art. 46 co. 4 della IV Direttiva AML (ma non previsto a livello di normativa primaria italiana dal Decreto AML): il Provvedimento 144/2024 introduce nel Regolamento 44/2019 un nuovo articolo, l’art. 11 bis, che prevede l’obbligo per le imprese assicurative e per gli agenti e i broker assicurativi, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, di nominare, quale esponente AML, un membro dell’organo amministrativo.

Con specifico riferimento agli intermediari assicurativi, può essere nominato esponente AML – a seconda della forma giuridica e del sistema di governance adottato – un membro del consiglio di amministrazione, ovvero, l’amministratore delegato8, l’amministratore unico o il direttore generale (“nel caso in cui quest’ultimo costituisce l’organo con funzione di gestione ai sensi dell’articolo 2, co. 1, lettera a) del Regolamento 44/2019 e l’organo amministrativo sia composto soltanto da 2 componenti”). L’IVASS, nell’ambito degli esiti della pubblica consultazione ha, inoltre, precisato che – nel caso degli intermediari assicurativi istituiti in forma di impresa individuale – i compiti dell’esponente AML devono essere comunque svolti dal titolare dell’impresa individuale stessa.

L’esponente AML costituisce una figura di raccordo tra la funzione AML e l’organo collegiale con funzione di gestione (o, in mancanza, l’organo amministrativo, al quale è attribuita la funzione di supervisione strategica) e ha lo scopo di (i) assicurare la piena consapevolezza dell’organo amministrativo in merito ai rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo cui l’impresa è esposta; (ii) fornire  gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte; (iii) garantire la piena efficacia del sistema dei controlli interni per finalità AML. L’incarico di esponente AML ha natura esecutiva; proprio in ragione di tale natura esecutiva, il Provvedimento 144/2024 specifica che, ove sia istituito un comitato esecutivo, l’esponente AML ne è parte di diritto e che il medesimo non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all’interno del consiglio di amministrazione.

Considerata la tecnicità dei compiti affidati all’esponente AML, quest’ultimo deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure AML nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera. Deve poter disporre di tempo e risorse umane, economiche e tecnologiche necessarie ad assolvere efficacemente ai propri compiti.

Altro elemento di novità è dato dalla revisione delle disposizioni relative al responsabile AML. Anzitutto, il Provvedimento 144/2024 consente di far coincidere l’Esponente AML con il Responsabile AML, incardinando così in capo ad un unico individuo i compiti e le responsabilità dell’una e dell’altra figura. Tale coincidenza è ammessa a condizione che l’esponente AML sia privo di altre deleghe che ne possano pregiudicare l’autonomia (salvo il caso dell’amministratore unico). In secondo luogo, il Provvedimento 144/2024 introduce l’obbligo di nominare – contestualmente alla nomina del responsabile AML – un sostituto (“sostituto responsabile AML”) che possa assumere temporaneamente tale carica in caso di (i) assenza o (ii) dubbi sull’integrità che, impongono all’intermediario di dover svolgere una nuova valutazione dei requisiti del responsabile AML.

Il Provvedimento 144/2024 è intervenuto, inoltre, sulle disposizioni relative ai requisiti del responsabile AML al fine di coordinarle con l’art. 76 co. 1 quater CAP “requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali” e le relative disposizioni attuative9. Sebbene tali disposizioni siano state emanate per la valutazione dei requisiti degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni di controllo delle imprese assicurative, le medesime – limitatamente alla nomina del responsabile AML – devono ritenersi applicabili, per effetto del rinvio generico previsto dall’art. 4 co. 4 del Regolamento 44/2019, anche agli agenti e ai broker che sono tenuti ad istituire tale funzione e a nominare tale figura ai sensi del Provvedimento 111/2021.

Non essendo previste deroghe o limitazioni all’estensione di tali disposizioni agli agenti e ai broker di maggiori di dimensioni, ne consegue che i medesimi responsabili AML di tali intermediari sono soggetti a requisiti di idoneità (nonché alle relative procedure di accertamento) molto più stringenti rispetto a quelli previsti per gli esponenti aziendali (si ricorda, infatti, che il Regolamento 38/2018 non si applica agli intermediari assicurativi).

Tre le novità apportate dal Provvedimento 144/2024 nell’ambito della funzione AML, si segnala l’obbligo da parte dell’alto dirigente – qualora per legge o per policy sia prevista la sua autorizzazione ai fini dell’instaurazione del rapporto continuativo, l’esecuzione di un’operazione occasione o le azioni da porre in essere con riferimento ad un rapporto preesistente – di ottenere il parere preventivo da pare della funzione AML e di motivare la propria decisione di non volersi adeguare allo stesso, fornendo anche l’indicazione delle misure che intende adottare per mitigare i rischi segnalati nel parere stesso.

Infine, con riferimento alle disposizioni relative ai flussi informativi tra imprese e intermediari assicurativi, il Provvedimento 144/2024 ha modificato l’art. 20, co. 2, lett. a) del Regolamento 44/2019 per specificare che nell’ambito dei contratti / accordi collaborazione con gli intermediari costituenti la “rete distributiva diretta” 10 le imprese devono disciplinare “le modalità per scambiare informazioni relative alle “stesse operazioni” e agli “stessi clienti” riguardanti l’avvenuta segnalazione alla UIF ovvero informazioni ulteriori richieste da quest’ultima, nonché le richieste dell’Autorità giudiziaria, degli organi  delegati alle indagini o delle autorità fiscali connesse all’esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo”.

La norma in oggetto prevede quindi un obbligo di segnalazione bidirezionale – ossia da parte dell’impresa assicurativa verso l’intermediario e, ove applicabile, dall’intermediario all’impresa assicurativa – con riferimento alla segnalazione di operazioni sospette all’UIF.

A tal riguardo, nell’ambito degli esiti del procedimento di pubblica consultazione del Provvedimento 144/2024, l’IVASS ha chiarito che, con specifico riferimento ai flussi informativi da parte dell’impresa verso gli intermediari assicurativi: 1) se si tratta di intermediari iscritti alla sezione D del RUI (banca, SIM, intermediario iscritto all’Albo di cui all’art. 106 TUB etc.) l’informativa deve essere completa, in quanto tali intermediari sono tenuti, a loro volta, ad effettuare sugli stessi clienti autonome segnalazioni direttamente all’UIF11; 2) se si tratta di intermediari diversi da quelli iscritti alla sezione D del RUI (ossia, agenti e broker assicurativi) la compagnia è tenuta (i) a segnalare la “maggior esposizione al rischio di tali clienti” (ossia dei clienti comuni all’impresa e all’intermediario con riguardo ai quali l’impresa stessa ha effettuato una SOS ovvero le siano state richieste informazioni dall’UIF, dall’autorità giudiziaria o altre autorità per accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo) e (ii) a prescrivere all’intermediario di applicare le pertinenti misure rafforzate di adeguata verifica.

L’IVASS non ha previsto un periodo di adeguamento da parte delle imprese e degli intermediari assicurativi, salvo quanto previsto per la nomina dell’esponente AML. Il Provvedimento 144/2024, quindi, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 giugno 2024, mentre l’esponente responsabile per l’AML potrà essere nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore dello stesso e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

Francesco Di Carlo, Co-Managing Partner FIVERS Studio Legale e Tributario

Debora Gobbo, Managing Associate, FIVERS Studio Legale e Tributario


1 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 “recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, co. 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”

2 Gli Orientamenti EBA richiedevano alle autorità di vigilanza nazionali di notificare entro il 21 novembre 2022 all’EBA stessa se le relative disposizioni regolamentari fossero già conformi o se intendessero conformarsi agli Orientamenti EBA, presumendo – in assenza di notifica – che le medesime non fossero conformi.

3 Con specifico riferimento agli intermediari assicurativi che sono anche soggetti vigilati da Banca d’Italia – ossia, banche, SIM e intermediari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB – si ricorda che Banca d’Italia ha recepito gli Orientamenti EBA con Provvedimento del 1° agosto 2023 recante “modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 (“Provvedimento sull’organizzazione AML di Banca d’Italia”)

4 Nel report “on competent authorities’ approaches to the supervision of banks with respect to antimoney laundering and countering the financing of terrorism (round 3 – 2022)” (2019/2020 AML/CFT) l’EBA ha evidenziato come la maggior parte delle autorità di vigilanza nazionali abbiano riscontrato difficoltà nel rendere operativo l’approccio basato sul rischio all’antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo a causa, inter alia, di sistemi normativi nazionali che non prevedevano l’obbligo di nominare un responsabile AML a un livello sufficientemente alto da poter riferire all’alta dirigenza dell’istituzione finanziaria in merito alle tematiche AML/CTF, con conseguente rischio di inefficacia della vigilanza in materia di AML E CTF.

5 Si ricorda che sono tenuti all’istituzione della funzione AML, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del Provvedimento 111/2021, gli agenti e i broker che congiuntamente soddisfino i seguenti requisiti: (a) hanno, alla fine di ciascun anno solare, un numero di dipendenti e collaboratori iscritti alla sezione E del RUI uguale o superiore a 30; (b) la distribuzione dei prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume dei premi lordi contabilizzati dalle imprese – comunicato da queste ultime all’IVASS e agli intermediari stessi – è superiore a euro 15 milioni.

6 Si ricorda che sono tenuti all’istituzione della funzione internal audit, ai sensi dell’art. 8, co. 2 del Provvedimento 111/2021, gli agenti e i broker – costituiti in forma societaria – che congiuntamente soddisfino i seguenti requisiti: (a) hanno, alla fine di ciascun anno solare, un numero di dipendenti e collaboratori iscritti alla sezione E del RUI complessivamente uguale o superiore a 100; (b) la distribuzione dei prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume dei premi lordi contabilizzati dalle imprese – comunicato da queste ultime all’IVASS e agli intermediari stessi – è superiore a euro 20 milioni.

7 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, co. 3 del Provvedimento 111/2021, gli agenti e i broker assicurativi che svolgono l’attività in forma di impresa individuale e che raggiungono le soglie dimensionali previste dal Provvedimento 111/2021 per l’istituzione della funzione AML non sono tenuti a nominare il responsabile AML, poiché di tale funzione ne risponde direttamente l’agente o il broker titolare dell’impresa individuale.

8 Nella “Nota di chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità AML”, pubblicata il 9 gennaio 2024, Banca d’Italia ha specificato in conformità al “Summary of responses to the consultation and the EBA’s analysis”, l’incarico di esponente AML può essere attribuito all’amministratore delegato.

 9 Ossia, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88 “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” e il Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38 recante “disposizioni in materia di sistema di governo societario (…)”, come da ultimo modificato dal Provvedimento IVASS del 5 marzo 2024 n. 142, recante “modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali”.

10 L’art. 2, co. 1, lett. rr) del Regolamento 40/2018 definisce la “rete distributiva diretta” come segue “i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI”.

11 A tal riguardo l’art. 18. co. 2 del Regolamento 44/2019 prevede che tali intermediari inviino la segnalazione all’impresa di riferimento anche in relazione alle “stesse operazioni” già segnalate direttamente all’UIF, dando avviso all’impresa dell’avvenuta segnalazione.

 

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