Con l’ordinanza n. 25079 pubblicata il 18 settembre 2024 la terza sezione civile della Corte di Cassazione risponde giuridicamente ad un annoso problema dalle notevoli conseguenze economiche e sociali 

Mario Riccardo Oliviero

Quando un veicolo perde dei pezzi oppure parte del proprio carico deve rispondere dei danni eventualmente causati a terzi. Nel caso il veicolo responsabile sia agevolmente identificabile, perché precede a breve distanza il danneggiato, ed è facilmente raggiungile, non si ravvedono ostacoli giuridici nell’attribuire la responsabilità, provando il danno subito e la relativa dinamica. Più difficile quando il materiale, oppure i pezzi del veicolo, rimangono sulla sede stradale causando insidia e pericolo senza che nessuno provveda ad una rapida rimozione ma, soprattutto, senza poter sapere chi li abbia persi, col rischio concreto che, in assenza di un veicolo responsabile, numerosi automobilisti potrebbero non poter ricevere un adeguato risarcimento.

Il caso

Un automobilista danneggiava la propria autovettura colpendo inavvertitamente una sbarra metallica di circa tre metri, presente sulla carreggiata del tratto autostradale che stava percorrendo. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti conveniva in giudizio l’ente gestore delle autostrade quale responsabile per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» e/o in subordine per la più estensiva Responsabilità Civile Generale ex Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

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