Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Sui modelli 231 urge un triplice aggiornamento per adeguarsi agli obblighi legati alla disciplina sul whistleblowing. È quanto raccomandato dal documento “Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul dlgs 231/2001”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), e che offre indicazioni alle aziende private per rendersi compliant al dlgs 24/2023. Tra i vari temi, il documento si sofferma proprio sugli effetti della nuova disciplina sui modelli organizzativi 231 e sui relativi aspetti operativi, illustrando i plurimi piani su cui l’adeguamento del modello 231 deve operare: la verifica di adeguatezza del canale interno di segnalazione; l’adozione (o l’aggiornamento, ove esistente) del regolamento interno/procedura di whistleblowing; e l’introduzione nel sistema disciplinare, quale parte integrante del modello, di sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina.
Di recente la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue), con la sentenza C-286/22
ha escluso le biciclette elettriche dalla categoria dei veicoli a motore: di conseguenza non devono sottostare all’obbligo di assicurazione. Per quanto riguarda i monopattini elettrici, c’è da tenere presente che il nuovo Codice della strada che dovrebbe entrare in vigore alla fine dell’anno dispone che ci sia l’obbligo di assicurazione. Se si considera la Responsabilità civile, che assicura da danni accidentali a terzi, oggi esistono due possibilità: la prima è quella compresa all’interno della cosiddetta polizza Rc capofamiglia, una copertura che si compone di diverse parti e che può essere arricchita aggiungendo garanzie opzionali che vanno ad aumentare il grado di copertura, come per esempio il danno causato a cose o persone quando si è alla guida di un monopattino o di una bicicletta. La seconda possibilità, invece, è quella di sottoscrivere assicurazioni specifiche per i mezzi di mobilità urbana.
Dal rapporto dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility emerge che il numero di noleggi totali nell’ambito dello sharing dei veicoli è cresciuto del 41% rispetto al 2021 per un totale di circa 49 milioni di viaggi, in crescita rispetto al periodo pre-pandemia (2019) del 77%. Sono in aumento anche il numero di servizi attivi nelle città italiane, passati dai 190 del 2021 ai 211 del 2022, e il numero di mezzi a disposizione degli utenti è salito da 89 mila a 113 mila. Il 95% della flotta in condivisione è a zero emissioni.
Per le infiltrazioni derivanti dal lastrico solare risponde in ogni caso il condominio, quale custode del bene, tenuto in tale veste alla sua manutenzione. E ciò anche nel caso in cui il difetto sia imputabile all’originario venditore e proprietario unico del fabbricato. E perfino nel caso in cui quest’ultimo, all’atto della vendita e della contestuale costituzione del condominio, abbia riconosciuto in via transattiva ai condòmini una somma di denaro a fronte di tali vizi, con rinuncia dei medesimi alla relativa garanzia contrattuale. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione nella recente ordinanza n. 28253, pubblicata lo scorso 9 ottobre 2023, che consente di fare il punto sulla questione, sempre attuale, dei danni da infiltrazione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Ne consegue che è obbligo per l’ente proprietario di una strada quello di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi, anche ai pedoni. E’ quanto affermato dalla Cassazione, sez. 3 civ., con l’ordinanza n. 27137 del 22/9/2023.