di Francesco Calciano
Nell’ambito degli interventi edilizi e in particolare del Superbonus 110% gli operatori del settore hanno ben chiaro che gli atti emanati dell’Agenzia delle Entrate sono tutt’altro che un passaggio banale. In un contesto fortemente influenzato dalla prassi che ha assunto a tutti gli effetti una funzione normativa, con la recente circolare n. 33/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito per l’ennesima volta i propri chiarimenti. Dopo ben oltre due anni dall’insorgere delle prime problematiche interpretative, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente aperto ufficialmente il canale telematico indirizzato alla risoluzione degli errori formali e di tutte quelle problematiche che non incidono sulla spettanza del credito.
La risoluzione degli errori formali. Occorre preliminarmente rammentare che, in ambito tributario, sono inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano “pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (Agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001). Inoltre, in caso di errori formali, l’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge 212/2000, e l’articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, seppur con lievi differenziazioni, sanciscono in ogni caso che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento antigiuridico del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d’imposta (il cosiddetto “danno erariale”) e non incida sull’attività di controllo, privilegiando l’aspetto sostanziale dell’offesa del bene giuridico tutelato. In sostanza, secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, solo se concorrono entrambe le condizioni di cui all’articolo 6 la violazione è meramente formale e come tale non punibile.
Inoltre, con riferimento alla comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate aveva già preannunciato, nell’attesa dell’emanazione della circolare in questione che, ad ogni modo, in presenza di errori formali non incidenti sulla determinazione dell’importo spettante, non era pregiudicata la spettanza della detrazione e, quindi, la correttezza della cessione del credito.
Le casistiche degli errori commessi. Venendo alle possibili casistiche degli errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale) per i quali l’Amministrazione Finanziaria consente la correzione, nella circolare n. 33/2022 prima di tutto viene precisato che «Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it» (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo Pec menzionato).
Nello specifico, l’Agenzia consente di correggere gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.
La circolare propone i seguenti esempi di errori formali:
1) errori sui seguenti dati riportati nel frontespizio: recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo «Condominio minimo»; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
2) errori nel quadro A, quali: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (Sal) ed eventuale protocollo della comunicazione;
3) errori nel quadro B, aventi ad oggetto i dati catastali;
4) errori nel quadro D, aventi ad oggetto la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.
Può accadere che nella compilazione della comunicazione relativa al primo stato di avanzamento, si dimentichi di indicare il valore 1 nell’apposito campo. Questo impedisce di inviare le comunicazioni dei Sal successivi rispettando le procedure che prevedono l’indicazione del numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo Sal.
Anche in questo caso, chiarisce la circolare, è necessario seguire la procedura descritta per gli errori formali e il contribuente, dopo aver trasmesso le comunicazioni senza indicare il numero di Sal e di protocollo, deve inviare comunicazione pec al richiamato indirizzo specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di Sal cui si riferiscono. Stessa procedura va seguita nel caso in cui, pur essendo stata correttamente compilata la prima comunicazione, sia stata omessa l’indicazione del numero di Sal e di protocollo nelle successive.
*dottore commercialista, responsabile fiscalità e visto di conformità Nazione Verde
Fonte: