DAL 23 OTTOBRE IN VIGORE I NUOVI PARAMETRI FORENSI: ADR INCENTIVATE, ARRIVANO TARIFFE ORARIE
di Dario Ferrara
Entreranno in vigore domenica 23 ottobre i nuovi parametri dei compensi per gli avvocati: il dm Giustizia è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 236/22. L’aggiornamento delle tariffe era atteso dal 2014: l’incremento medio degli attuali standard degli emolumenti per l’attività giudiziale e stragiudiziale è stimato entro il 5% dall’ufficio del gabinetto della guardasigilli Marta Cartabia, in linea con le rivalutazioni degli indici dei prezzi al consumo Istat.
Si riduce la discrezionalità del giudice: rispetto ai valori-base dei compensi è consentita la variazione nella sola misura del 50% sia in aumento (contro l’attuale 80%) sia in diminuzione. E ciò nel civile, nel penale e per le prestazioni erogate fuori dalle aule di giustizia.
Spese forfettarie liquidate sempre nella misura 15%. Debutta la tariffa oraria per le prestazioni commissionate soprattutto da grandi imprese. È introdotta una tabella ad hoc per le procedure concorsuali. Scattano incrementi del 30% se hanno successo la mediazione o la negoziazione assistita. Aumenti del 20%, invece, per l’attività introduttiva svolta davanti al giudice amministrativo.
Per i penalisti cambiano gli emolumenti su indagini difensive, rito direttissimo e procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
Autonomia negoziale. Sono del tutto sostituite le tabelle che contengono i valori medi: eliminando in modo sistematico dal testo la locuzione «di regola» si evitano disparità nella liquidazione.
Non c’è solo la variazione del 50%: il giudice conserva un margine di discrezionalità per tenere conto di peculiarità dei procedimenti e caratteristiche della prestazione.
Stretta contro l’abuso del processo: con la responsabilità processuale aggravata ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. il compenso all’avvocato del soccombente è ridotto del 75% rispetto all’importo spettante; a provvedere è il giudice della causa in cui è stata svolta la prestazione. E se la domanda risulta inammissibile, improponibile o improcedibile, l’importo è dimezzato, ma soltanto se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni» che il magistrato deve motivare in modo esplicito.
Quando l’avvocato subentra al collega nella difesa del cliente dopo la fase introduttiva del giudizio, può ottenere il compenso per quella di studio della controversia.
Il giudice mantiene la discrezionalità nella liquidazione per evitare abusi nel patrocinio a spese dello Stato. E se durante la causa si arriva alla conciliazione, al difensore spetta una somma pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto.
Sono quantificati fra 200 e 500 euro i compensi orari, utilizzati soprattutto nei rapporti con grandi imprese di provenienza anglosassone: si colma, dunque, una lacuna nell’attuazione della legge 247/12 laddove lo statuto della professione forense ammette la pattuizione a tempo, ma non era stata individuata una soglia economica che potesse fungere da riferimento nell’ambito degli accordi raggiunti tra cliente e professionista nell’esercizio della loro autonomia negoziale.
Applicazioni analogiche. Devono essere applicate le tabelle dei giudizi di cognizione per i procedimenti camerali nella revisione delle condizioni di separazione e divorzio e per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Al curatore del minore il compenso va riconosciuto tenendo conto dei parametri previsti per le procedure e i giudizi in cui è di volta in volta nominato. Discreto l’incremento nei procedimenti di volontaria giurisdizione contenziosi. Previste quattro fasi nella tabella introdotta per l’accertamento nel passivo in fallimento e liquidazione giudiziale: studio della controversia; introduttiva; istruttoria e trattazione; decisionale. Scaglioni di valore e compensi sono quelli previsti davanti al tribunale, ma ridotti del 20%. I parametri possono a loro volta essere dimezzati nelle controversie sui crediti da lavoro dipendente.
L’attività svolta in relazione alle procedure di sovraindebitamento rientra, quanto meno per analogia, nell’ambito delle procedure concorsuali; nella composizione negoziata, poi, l’attività svolta in relazione a procedimenti di natura cautelare già può essere liquidata in base alla relativa tabella, mentre per il resto rientra nell’ordinaria attività stragiudiziale.
Memoria compensata. Scatta la maggiorazione del compenso in Cassazione quando è depositata una memoria di parte ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. entro cinque giorni prima dell’udienza. La scelta è dettata dalla necessità di tenere conto dell’attività professionale garantita dalla difesa. E ciò perché spesso l’udienza è fissata a notevole distanza di tempo dal deposito del ricorso oppure del controricorso: risulta dunque necessario adeguare gli scritti difensivi ai mutamenti intervenuti nel frattempo sia sul fronte normativo sia sul piano della stessa giurisprudenza di legittimità; in tal caso la memoria non può più essere considerata illustrativa delle deduzioni già svolte. L’incremento dell’onorario, tuttavia, viene riconosciuto a facoltà degli Ermellini, per consentire ai giudici di valutare l’effettiva portata dell’atto difensivo ed escludere che crescano le spese di giustizia per memorie inconferenti o superflue. L’aumento opera sul compenso previsto per la fase decisionale, nei cui ambito rientra la memoria ex articolo 378 c.p.c. Non è stata accolta la proposta avanzata dal Consiglio nazionale forense che chiedeva un automatico ritocco verso l’alto sul compenso dovuto per la fase introduttiva.
Addio dubbi. Nel penale è integrata la tabella per la fase di convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo: presenta infatti peculiarità e caratteristiche che la distinguono dallo step successivo, pur restando nell’unico momento processuale cui segue l’eventuale conversione del rito; i relativi parametri sono individuati facendo riferimento alle analoghe attività svolte nel giudizio cautelare personale, applicando alcune riduzioni. Davanti al magistrato di sorveglianza, poi, valgono i parametri del tribunale monocratico ridotti di un terzo: era necessario assicurare uniformità nelle liquidazioni mettendo fine ai dubbi interpretativi perché alcuni uffici applicavano gli standard previsti per il tribunale monocratico e altri facevano riferimento a quelli stabiliti per il tribunale di sorveglianza; il tutto moltiplicando le impugnazioni contro i decreti di liquidazione dei compensi ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. E se l’imputato è un minore si utilizzano gli standard della tabella 15 come se fosse maggiorenne. Più redditizie le indagini difensive, se risultano particolarmente complesse oppure urgenti.
Valore della lite. Veniamo al processo amministrativo: la maggiorazione risulta prevista se è proposto il ricorso incidentale. Incremento del 50%, rispetto allo standard dell’ordinaria fase cautelare collegiale, per l’attività connessa a misure cautelari monocratiche. Ridotto del 50% nella fase decisionale il compenso per l’appello contro l’ordinanza cautelare del Tar. Per il valore della causa in tema di contratti pubblici l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di almeno il 10 per cento del valore dell’appalto.
Negli affari stragiudiziali sopra i 520 mila euro il compenso deve essere riconosciuto in una percentuale decrescente rispetto al valore compresa fra il 3 e lo 0,25.
Successione di norme. I nuovi standard per la liquidazione delle spettanze si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo l’entrata in vigore fissata per il 23 ottobre. Si cambia, insomma, rispetto al passato: lo stesso schema dell’attuale decreto ministeriale prevedeva in origine l’applicazione soltanto alle liquidazioni del tutto successive all’entrata in vigore.
È stato il Consiglio di Stato a chiedere la modifica, ricordando l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui, quando bisogna liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, bisogna applicare i parametri vigenti al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.
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