Il silenzio dell’INAIL ed il mancato rispetto del termine di 45 giorni per la manifestazione della surroga, non pone a riparo l’assicuratore RCA dall’obbligo di accantonamento

di Bianca Pascotto

Solitamente al danneggiato di un sinistro con lesioni, perviene un modulo da parte dell’impresa designata al pagamento del danno in cui gli richiede di dichiarare se beneficia o meno delle prestazioni rese dagli assicuratori sociali (INPS e INAIL).

Se il più delle volte il danneggiato ignora il motivo di detta richiesta – divieto di cumulo di alcune prestazioni – non altrettanto può dirsi per l’assicuratore sociale il quale ha un termine di 45 giorni dal giorno in cui l’impresa Rca gli comunica la dichiarazione ricevuta dal danneggiato, per dichiarare la sua volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato per le prestazioni a lui rese o per gli importi indennitari versati.

Per l’assicuratore la manifestazione della surroga ex art. 142 cod. ass. è fondamentale ai fini dell’accontamento delle somme spettanti all’INPS o all’INAIL di turno, ed il loro silenzio legittima a risarcire integralmente il danneggiato con effetto liberatorio nei confronti degli assicuratori sociali.

Ma a volte il silenzio dell’assicuratore sociale ed il mancato rispetto di detto termine, non pone a riparo l’impresa assicuratrice dall’obbligo di accantonamento, con l’obbligo, in difetto, di essere costretta a “pagare due volte” il medesimo danno.

Sul punto è intervenuta recente pronuncia della Corte di Cassazione[1].

IL CASO

Tizio rimane vittima di un incidente stradale per colpa di Caio e, trattandosi di infortunio in itinere, riceve l’indennizzo dall’Inail per la somma di €14.667,80. Non ottenendo l’integrale risarcimento da parte dell’assicurazione del responsabile (Groupama Ass.ni) si rivolge al Giudice di Pace. Nel processo interviene volontariamente anche l’Inail per ottenere il rimborso da Groupama di quanto versato a Tizio.

Il Giudice accoglie la domanda di Tizio, condanna la compagnia al risarcimento del danno ma dichiara inammissibile la domanda di surroga dell’Inail.

Nessuno impugna e la sentenza passa in giudicato.

L’Inail promuove avanti al Giudice di Pace autonoma azione nei confronti della Groupama e del responsabile del danno.

Il Giudice di Pace respinge la domanda, accogliendo la difesa di Groupama, la quale eccepisce che, non avendo l’Inail comunicatole nel termine dei 45 giorni se Tizio avesse beneficiato delle prestazioni assistenziali, l’impresa aveva provveduto a risarcire Tizio senza accantonamento di alcuna somma a favore dell’INAIL. L’appello promosso dall’Inail viene anch’esso respinto, avendo il giudice considerato corretto il pagamento effettuato da Groupama in assenza di riscontro dell’INAIL nei termini di legge ex art. 142 cod. ass. alla richiesta dell’impresa.

La controversia viene portata all’attenzione della Corte di Cassazione.

LA SOLUZIONE

L’Inail sottopone alla Corte un solo motivo di ricorso articolato in cinque censure che, per semplicità, riduciamo alle uniche due che hanno trovato accoglimento dal Supremo Collegio, attraverso una pronuncia chiara e e dettagliata, come d’abitudine per il Consigliere relatore dott. Rossetti.

1) PRIMA CENSURA

L’Inail si duole del fatto che, pur vera la circostanza di non aver comunicato a Groupama il diritto dell’assicurato a ricevere le prestazioni assistenziali, la stessa aveva comunque appreso nel corso del giudizio, la volontà dell’Inail di ottenere il rimborso, volontà che risulta consacrata nell’atto di intervento.

La conoscenza di Groupama rende il pagamento dalla stessa effettuato, ancorché in ossequio a sentenza esecutiva, un pagamento “eseguito male”, ovvero un pagamento che non libera il debitore ai sensi dell’art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), in applicazione dei normali principi dell’esatto adempimento del debitore previsti dal codice civile.

La Corte concorda con la tesi offerta dal ricorrente, ma con un preciso e doveroso distinguo: Groupama aveva effettuato due pagamenti al danneggiato, uno prima dell’introduzione del giudizio e un secondo in ossequio alla emanata sentenza.

Orbene, solo il secondo pagamento è un pagamento privo di effetto liberatorio, giacché la conoscenza di Groupama dell’intento surrogatorio dell’Inail, dimostra la sua mancata diligenza nell’adempiere all’obbligazione.

A sua discolpa la compagnia non può richiamare il principio dell’affidamento incolpevole che è contenuto nell’art. 142 cod. ass..

Se il termine dei 45 giorni è l’onere imposto all’assicuratore sociale per rendere nota la sua volontà di surroga, è evidente che il serbato silenzio dell’Inail legittima la compagnia a risarcire integralmente il danneggiato.

È la legge che stabilisce questo presupposto “liberatorio” a favore dell’impresa assicuratrice: nessuna comunicazione = nessuna prestazione assistenziale = nessun accantonamento a favore dell’Inail e pagamento liberatorio a favore del danneggiato.

In questo caso non c’è spazio per alcuna azione restitutoria a favore dell’Inail.

Ma detta presunzione non può operare laddove, pur decorso il rituale termine dell’art. 142 cod. ass. nel silenzio dell’Inail, la volontà dell’istituto di surrogarsi sia stata resa nota all’impresa assicuratrice in altre forme prima dell’integrale pagamento a favore del danneggiato.

La Corte, quindi accoglie, parzialmente la seconda censura con diritto di rimborso limitato all’importo del secondo pagamento.

2) SECONDA CENSURA.

Respinta la terza e la quarta censura dell’INAIL, la Corte ritiene fondata la quinta e ultima doglianza del ricorrente.

L’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello è stato quello di escludere dalla surroga e quindi dal rimborso, gli importi versati dall’Inail a favore di Tizio a titolo di retribuzione non goduta durante il periodo di inabilità temporanea.

In caso di infortunio, l’Inail indennizza all’assicurato il danno biologico se l’invalidità permanente sia al 6%, ma indennizza sempre comunque il danno patrimoniale, consistente nella perdita degli emolumenti retributivi durante il periodo di assenza dal lavoro.

Non vi è dubbio che nel caso di specie detti importi percepiti dal lavoratore debbano essere rimborsati dalla Groupama la quale ha risarcito a favore di Tizio il solo danno non patrimoniale (invalidità permanente ed invalidità temporanea).

La Corte condivide l’assunto e del resto non potrebbe essere altrimenti, dato che tra i fini istituzionali dell’Inail, vi è l’obbligo di corrispondere la retribuzione persa (indennità giornaliera) a causa dell’infortunio. Questa è una voce di danno, che pur astrattamente appartenente al lavoratore, non gli viene risarcita dall’impresa assicuratrice, in quanto ristorata ex lege direttamente dall’Inail.

Questo è un credito che l’Inail vanta nei confronti dell’impresa del danneggiante e la Corte precisa che non deve essere neppure oggetto di accontamento ai fini dell’art. 142 cod. ass. in quanto per detta voce di danno non si appalesa il pericolo del cumulo in capo al danneggiato che la norma vuole scongiurare.

Pare di capire che il termine dell’art. 142 cod. ass. non può ritenersi decadenziale o prescrizionale ove si fornisca la prova dell’avvenuta conoscenza dell’intento surrogatorio dell’assicuratore sociale.

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[1] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 11 maggio 2022 n. 14981

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