di Adelaide Caravaglios
Va esclusa la responsabilità del professionista (nella specie un avvocato) nell’ipotesi nella quale il cliente lamenti un pregiudizio derivante da pretese non incluse nel mandato conferito: emerge dalla sentenza 1127/2022 della I sezione civile del tribunale di Reggio Calabria.
Un uomo conveniva in giudizio il proprio legale affinché, una volta accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale, venisse condannato al risarcimento danni patrimoniali “con vittoria di spese e competenze di lite”: secondo quanto lamentato, infatti, egli, con l’atto introduttivo, avrebbe omesso di “richiedere il riconoscimento anche delle differenze retributive che gli sarebbero spettate” stante la natura subordinata del rapporto di lavoro, integrando così “la violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale” ed, in particolare, il dovere di diligenza.
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