Ivass ha pubblicato un chiarimento sul Preventivass, in particolare sull’articolo 11 del Regolamento 51/2022, fortemente criticato dagli intermediari.
L’art.11, comma 1, lett. b), in particolare, dispone che gli intermediari “nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”.
Secondo l’Istituto la disposizione va posta in relazione con il precetto di cui alla lettera a) dello stesso articolo 11, ai sensi della quale gli intermediari “accedono a PREVENTIVASS e
inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente”.
Ivass specifica che “laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio di preventivazione online PREVENTIVASS e si rivolga, poi, a un intermediario per procedere al perfezionamento del contratto, detto intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente a PREVENTIVASS per reperire le offerte delle “eventuali altre imprese”.
L’interrogazione del preventivatore effettuata tramite accesso diretto all’applicazione web di PREVENTIVASS restituisce infatti l’elenco dei premi offerti da tutte le imprese che esercitano il ramo r.c. auto in Italia, relativamente al contratto base e di conseguenza può dirsi soddisfatta l’esigenza informativa di cui all’art. 132 bis, comma 1 del CAP.
Una volta che il consumatore abbia esibito all’intermediario il preventivo ottenuto dall’interrogazione dell’applicazione web di PREVENTIVASS, “sarà sufficiente che la dichiarazione di cui alla lettera c) (1) dia conto di tale circostanza senza necessità che essa riporti i numeri identificativi dei preventivi emessi dalle imprese di cui l’intermediario è mandatario“, specifica Ivass.
Laddove il consumatore abbia richiesto i preventivi da contratto base non attraverso
accesso diretto all’applicazione web di PREVENTIVASS, ma connettendosi al sito internet di una impresa, ottenendo in tal modo il solo preventivo dell’impresa stessa, al consumatore dovrà essere resa informativa circa i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario, come previsto dall’art. 132-bis del CAP.
In entrambe le ipotesi, quanto alla dichiarazione di cui alla lettera c), Ivass chiarisce che:
– la norma disciplina la dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 132 bis CAP senza prescrivere alcun requisito di forma. È, dunque, onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità ritenute più idonee ad assolvere a detto obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell’ambito delle azioni di nullità promosse ai sensi del richiamato art. 132 bis, comma 4 del CAP;
– la dichiarazione del cliente – come chiaramente indicato dallo stesso art. 11, comma 1, lett. c) – va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto.