DAL MASSIMARIO DELLA SUPREMA CORTE: DILIGENZA DEL CONTROLLORE DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA
di Luciano De Angelis
La segnalazione tardiva da parte dell’organo di controllo non esime gli stessi da responsabilità patrimoniali nei casi di default della società. La risposta degli amministratori alle segnalazioni dell’organo di controllo non necessita della completa risoluzione di tutti i problemi finanziari, economici o patrimoniali della società, ma deve far sì che essi individuino le possibili soluzioni e attivino le idonee iniziative. Sono alcuni dei più importanti chiarimenti forniti nella relazione n. 87, pubblicata dall’ufficio del massimario della Cassazione lo scorso 15 settembre, in un apposito documento avente ad oggetto: Nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Attuazione della Direttiva Ue n. 1083/2019 c.d. Insolvency – dlgs n. 83/2022.

Gli adeguati assetti organizzativi. Il terzo paragrafo del documento della Suprema corte è dedicato agli “adeguati assetti” e al ruolo dell’organo di controllo. Sul tema si evidenzia, in primo luogo, come l’obbligo per l’impresa di dotarsi di “adeguati assetti” rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l’emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l’intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell’azienda, oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato. È in virtù di questi obiettivi, secondo la Cassazione, che nel codice civile è stato introdotto il nuovo art. 2086 che impone a tutte le società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché agli amministratori di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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