Francesco Leone
Le somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell’espletamento dell’attività d’impresa, anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono deducibili dal reddito d’impresa. Così l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 491 del 5 ottobre 2022 in cui è stata esaminata una articolata fattispecie che hanno comportato, per l’istante, l’emersione di componenti negativi (risarcimento danni e perdite su crediti). La fattispecie può essere così sintetizzata. ALFA risulta essere la beneficiaria di una scissione effettuata da GAMMA. Quest’ultima e la sua partecipata BETA sono state successivamente interessate da talune vicende, culminate con l’ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria. Ne sono seguiti alcuni contenziosi giudiziari e altre situazioni di cui ALFA ha subito le conseguenze in termini economici e finanziari. ALFA è stata chiamata in causa per fatti intervenuti ante-scissione, in qualità di responsabile in proprio solidale di GAMMA, in due diverse circostanze. La prima riconducibile ad una richiesta di risarcimento danni avanzata da BETA nei confronti di GAMMA, relativamente a presunti danni cagionati da quest’ultima nell’attività di direzione e coordinamento esercitata. La seconda imputabile all’avvenuto ripianamento – in via sussidiaria – dei debiti finanziari di GAMMA. Nell’estinguere tali ultimi debiti, ALFA ha altresì iscritto un credito di regresso verso GAMMA (per la quota di competenza di quest’ultima) che si somma ad altri crediti di diversa natura, quali quelli derivanti dalla scissione e da ulteriori pagamenti effettuati per conto di GAMMA a taluni fornitori. Per dirimere le controversie sorte tra BETA e GAMMA per i fatti accaduti prima della scissione, ma che interessano anche ALFA, solidalmente responsabile per effetto della stessa, si sottoscrive un accordo transattivo con il quale, a fronte della rinuncia di ogni azione verso ALFA, questa, a stralcio, si impegna, da un lato, a chiudere la posizione di GAMMA verso BETA (relativamente al risarcimento del danno) e, dall’altro lato, a rinunciare ai crediti (di regresso e altri già preesistenti) vantati verso GAMMA. Per effetto della transazione, in capo ad ALFA emergono, rispettivamente, una sopravvenienza passiva e una perdita su crediti. L’Agenzia delle Entrate avalla l’interpretazione di ALFA, confermando, nella sostanza, la deducibilità di entrambe le componenti reddituali. Con riferimento al risarcimento danni causati dal presunto abuso dell’attività di direzione e coordinamento da parte di GAMMA, la deducibilità della somma corrisposta a BETA trova giustificazione, a parere dell’Agenzia, nel consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, Sentenza n. 5976 del 2015 e Sentenza n. 28355 del 2019) secondo il quale le somme transattive, atte a prevenire l’insorgere o la prosecuzione di un contenzioso, rappresentano costi deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 4, del tuir. Peraltro, osserva l’Agenzia, il costo risulta inerente ai sensi dell’art. 109, comma 5 del tuir, in quanto sostenuto per fatti commessi nell’espletamento dell’attività d’impresa, anche se in violazione di obblighi contrattuali.
Con riferimento alle perdite su crediti, l’Agenzia richiama l’art. 101, comma 5 e 5-bis del tuir. Il comma 5 stabilisce la deducibilità delle stesse, qualora risultino da “elementi certi e precisi” che si riscontrano, comunque, nel caso in cui il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale (tra cui è annoverata anche l’amministrazione straordinaria). Con riferimento a tale ultima fattispecie, la deduzione spetta nel periodo di imputazione in bilancio (comma 5-bis), anche se essa è intervenuta in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore è stato ammesso alla procedura concorsuale (comma 5).
Francesco Leone
Fonte: