PER LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA RESTA LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA DELL’AMMINISTRATORE
di Gianfranco Di Rago
Danni da infiltrazioni suddivisi pro quota tra condominio e condomino danneggiato, ove quest’ultimo con il suo comportamento abbia concorso nella causazione dell’evento pregiudizievole. Ferma restando la responsabilità da custodia del condominio, che per mezzo del suo amministratore deve garantire la manutenzione dei beni e dei servizi comuni, occorre quindi indagare anche sulla condotta tenuta dal danneggiato e verificare, caso per caso, se vi sia stato un concorso di colpa. Questo il principio di diritto ricordato dalla Corte di appello di Messina nella recente sentenza n. 460 del 30 giugno 2022, in base alla quale è possibile fare luce sul riparto di responsabilità tra condominio e condomini in caso di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni.
Il caso. Era stata impugnata la sentenza con cui il tribunale di Messina, decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni subiti da un condomino in conseguenza del versamento di acque reflue nel proprio appartamento, aveva provveduto a un accoglimento parziale della stessa, tenuto conto, da una parte, dell’assenza di un’adeguata e periodica manutenzione dell’impianto da parte del condominio e, dall’altra, dei nuovi lavori di allaccio all’impianto comune fatti eseguire dal condomino. Quest’ultimo si lamentava della decisione di primo grado perché il proprio appartamento era stato danneggiato e la causa impeditiva del regolare deflusso dell’acqua nelle tubazioni di scarico condominiali era stata individuata nella presenza di ammassi solidi di detersivo. Inoltre, anche da un’altra colonna di scarico, sempre condominiale, erano derivate ulteriori infiltrazioni, che avevano danneggiato una parete e parte del soffitto.
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