GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto

ASSINEWS 346 – novembre 2022       

Quante volte abbiamo sentito parlare di danno morale, due sostantivi divenuti un unicum nel lessico comune e quante volte noi operatori di diritto l’abbiamo utilizzato, anche erroneamente, pur di giungere ad una liquidazione maggiormente generosa.

Al danno morale sono state attribuite molteplici definizioni, quali sofferenza morale, patema d’animo, sofferenza transeunte, alterazione dello stato emotivo, turbamento psicologico, definizioni tutte che sono dirette a distinguerlo dalle altre e diverse ripercussioni fisiche sulla salute e sulle ordinarie occupazioni che una persona subisce a causa una lesione fisica o di altro fatto illecito costituente reato.

Il danno morale, poi, ha visto transitare il suo “posizionamento” all’interno dell’ampio concetto di danno alla persona, venendo di volta in volta considerato come un danno autonomo, come una personalizzazione del danno biologico, come un tutt’uno con il danno biologico, ingenerando così non poca confusione.

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